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Legge bilancio 2023: stralcio e rottamazione delle cartelle

Pubblicata in: Tributi e riscossione

E' approvato lo stralcio delle cartelle fino a 1000 €. Per le altre cartelle, si potrà chiedere la rottamazione entro il 30 aprile 2023

La Legge n. 197/2022 (Legge Bilancio 2023) ha previsto due modalità di definizione agevolata dei debiti pendenti con l'agenzia di riscossione:

Stralcio delle cartelle fino a 1.000 €

L'articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 prevede l'annullamento automatico dei carichi di importo residuo fino a 1.000 €, affidati all'Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.

Per ottenere l'annullamento, non è necessaria alcuna richiesta da parte del contribuente, in quanto lo stralcio avverrà automaticamente alla data del 31 marzo 2023.

L'importo residuo di 1.000 € viene calcolato alla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Attenzione: il beneficio riguarda solamente i debiti con le amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali.

Per gli enti creditori diversi (ad esempio, Comuni, Regioni, Camera di Commercio, …):

  • lo stralcio riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti;
  • per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo stralcio si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. 

La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo stralcio (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l'annullamento automatico  previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all'Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.

Dalla data di entrata in vigore della Legge e fino alla data dell'effettivo annullamento, stabilito dalla norma al 31 marzo 2023, è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell'ambito applicativo dello stralcio compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

Sono esclusi dallo stralcio:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell'Unione Europea e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Definizione agevolata (rottamazione quater)

La rottamazione quater, analogamente alle precedenti rottamazioni, consente l'estinzione dei debiti esattoriali pendenti dietro pagamento di capitale e spese, risparmiando l'importo delle sanzioni e degli interessi di mora (articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022).

La rottamazione può essere richiesta per i carichi di qualunque importo purchè affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

È possibile aderire alla Definizione agevolata anche solamente per un singolo carico contenuto nella cartella/avviso e non per tutta la cartella/avviso.

Sono inclusi i carichi:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o sospensione;
  • già oggetto di una precedente "Rottamazione” anche se decaduta dalla misura agevolativa per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.
  • rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022, oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati a seguito di istanza presentata ai sensi del capo II, sezione prima della Legge n. 3/2012 o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza del D.Lgs. n. 14/2019.

Debiti esclusi

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata ("Rottamazione-quater”): 

  • somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
  • i carichi affidati all'Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • “risorse proprie tradizionali” dell'Unione Europea e l'Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all'importazione.
  • le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA);
  • i carichiaffidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non provvedono, entro il 31 gennaio 2023, ad adottare uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell'ambito applicativo della misura agevolativa. La delibera verrà pubblicata sul sito internet dello specifico ente, entro il 31 gennaio 2023.

Importi da pagare

Aderendo alla rottamazione, il contribuente dovrà pagare solamente:

  • capitale
  • spese per le procedure esecutive
  • diritti di notifica.

Verranno invece stralciati:

  • interessi iscritti a ruolo
  • sanzioni
  • interessi di mora
  • aggio.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), verranno stralciati:

  • interessi, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”);
  • interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione;
  • aggio.

È prevista la possibilità di pagare l'importo dovuto a titolo di Definizione agevolata:

  • in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Come presentare la domanda

Per aderire alla Definizione agevolata, entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, attraverso i seguenti canali:

  • On-line in area riservata accedendo con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi
  • On-line in area pubblica, allegando il documento di identità e inserendo l'indirizzo e-mail per avere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2023);
  • Se è in corso una procedura di sovraindebitamento, la domanda può essere presentata esclusivamente tramite PEC, utilizzando il modello DA-LS-2023.

Una volta inviata la domanda, l'Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà rispondere entro il 30 giugno 2023, con una comunicazione di accoglimento o diniego della domanda.

Effetti della domanda

A seguito della presentazione della domanda di adesione, l'Agenzia delle entrate-Riscossione:

  • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • il contribuente non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • resteranno in essereeventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda;

Inoltre:

  • restando sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
  • restando sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata.

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