Il patrocinio a spese dello Stato ("gratuito patrocinio")
Che cos'è il patrocinio a spese dello Stato?
Il patrocinio a spese dello Stato (c.d. "gratuito patrocinio") serve per garantire la difesa in giudizio a chi ha un basso reddito e non può sostenere le spese del processo.
Esso consente di farsi assistere e rappresentare da un avvocato senza dover pagare le spese legali e le altre spese processuali.
Tali spese, infatti, vengono pagate dallo Stato o esentate con la prenotazione a debito.
Per ottenere questo beneficio è necessario presentare una domanda all'Autorità competente, la quale deciderà se ammettere o meno il richiedente in base ai suoi requisiti reddituali.
Quali requisiti sono richiesti?
Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso sia ai cittadini italiani sia agli stranieri, comunitari o extracomunitari.
Condizione necessaria è avere un reddito annuo imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, non superiore ad € 12.838,01 (in base al decreto pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 6 giugno 2023), risultante dall'ultima dichiarazione (i limiti di reddito sono adeguati ogni due anni alle variazioni ISTAT dell' indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).
Ai fini della determinazione del limite di reddito si tiene conto di tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del Tuir.
Pertanto occorre fare riferimento non al reddito complessivo (nè a quello ISEE) ma al reddito imponibile, così determinato:
reddito complessivo
– deduzione per abitazione principale
– oneri deducibili
= reddito imponibile.
In base all'articolo 76, comma 3, del D.P.R. 115/2002, vanno inclusi anche i redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito persone fisiche (ad esempio la pensione di guerra e l’indennità di mobilità) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad esempio gli interessi sui conti correnti bancari o postali) o ad imposta sostitutiva (ad esempio gli interessi sui titoli di stato), o addirittura quelli che di fatto non hanno subito alcuna imposizione (ad esempio i redditi da attività illecite e da lavoro in nero).
La giurisprudenza è infatti pacifica nell'affermare che "Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione; ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l’imposizione fiscale è stata esclusa" (Cassazione penale, sentenza del 12 ottobre 2010, n. 36362).
Nel calcolo del reddito rilevante, sono invece da escludere le indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali (articolo 24 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), in quanto tale sussidio è destinato a fare fronte ad impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile condizioni di vita compatibili con la dignità umana, e pertanto non rientra nella nozione di reddito di cui all'articolo 3, comma 3, Legge 30 luglio 1990 n. 217 (Cassazione, sentenza dell'8 giugno 2018, n. 26302; Cassazione, sentenza del 1 luglio 2002, n. 31591; Cassazione, sentenza del 4 febbraio 2015, n. 24842).
I redditi dei conviventi
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nello stesso periodo da ogni componente della famiglia compreso l'istante.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità (per esempio diritto al nome, modifica stato civile, etc.), oppure nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui convivente.
Per la sola materia penale è prevista l'elevazione del suddetto limite reddituale di euro 1.032, 91 per ogni familiare a carico.
In quali giudizi è ammesso?
Il patrocinio a spese dello Stato è consentito per la sola difesa processuale e non è ammesso per l'assistenza extragiudiziale (che comprende la consulenza e l'attività svolta dall'avvocato al di fuori di un giudizio).
Il patrocinio a spese dello Stato è ammesso nel processo penale, nel processo civile, nel processo amministrativo, nel processo contabile, nel processo tributario e di volontaria giurisdizione.
L'ammissione al gratuito patrocinio vale per ogni grado e per ogni fase e stato del processo ed anche per tutti quei processi, derivati ed incidentali, comunque connessi a quella per cui vi è stata l'ammissione al beneficio del patrocinio.
Con specifico riferimento al processo civile, se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione e deve perciò proporre una nuova istanza di ammissione per l'appello o il reclamo.
Come si accede al gratuito patrocinio
Il gratuito patrocinio deve essere richiesto alla Autorità competente (Ordine degli Avvocati o Giudice competente, a seconda della materia).
L'istanza va firmata e consegnata allegando una fotocopia del documento di identità e altri eventuali se richiesto dall'Autorità cui è indirizzata l'istanza.
Dichiarazioni mendaci - sanzioni
In caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, il richiedente è esposto a gravi responsabilità penali; si applicano le sanzioni della reclusione (da 1 a 6 anni e otto mesi) e della multa da euro 309,87 a euro 1.549,37.