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Condono cartelle 2021: come funziona il Decreto Sostegni

Pubblicata in: Tributi e riscossione

Il DL 41/2021 prevede la sanatoria delle cartelle per somme inferiori a 5.000 Euro e iscritte a ruolo entro il 31 dicembre 2010

La norma: DL n. 41/2021

Ė stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021 il Decreto sostegni (Decreto Legge n. 41/2021), in vigore dal 23 marzo 2021, che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19.

Il provvedimento si compone di 43 articoli ed è suddiviso in 5 Titoli:

Titolo I – Sostegno alle imprese e all'economia; 

Titolo II – Disposizioni in materia di lavoro; 

Titolo III – Misure in materia di sicurezza e salute; 

Titolo IV – Enti Territoriali;

Titolo V – Altre disposizioni urgenti.

Per quanto riguarda il condono fiscale, la norma di riferimento è l'articolo 4 che prevede la sanatoria delle cartelle esattoriali di importo residuo fino a 5.000 euro.

Quali cartelle vengono annullate

Le condizioni per rientrare nella sanatoria sono:

  1. deve trattarsi di carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
  2. deve trattarsi di debiti fino a 5.000 Euro: l'importo va calcolato come "residuo" al netto di eventuali pagamenti parziali già effettuati (le somme già versate non vengono rimborsate, per espressa previsione del comma 5 dello stesso articolo 4 "Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento"). La data di riferimento per calcolare l'importo è quella di entrata in vigore del Decreto n. 41/2021 (ossia il 23 marzo 2021). La soglia di 5.000 Euro si riferisce al "singolo carico" e non al debito totale del contribuente risultante dalla somma di tutte le cartelle. Nei 5.000 Euro vanno conteggiati il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni. Non vanno invece considerati gli interessi di mora, ossia quelli maturati dopo la notifica della cartella.
  3. ulteriore condizione per beneficiare della sanatoria è aver conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro. Può trattarsi sia di persone fisiche sia di imprese.

Rottamazioni in corso

La sanatoria riguarda anche le cartelle inserite nelle precedenti rottamazioni, con espresso riferimento a:

  • decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, articolo 3 (“rottamazione ter”);
  • decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all'articolo 16-bis (“saldo e stralcio”);
  • legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi da 184 a 198.

Le somme già versate devono ritenersi definitivamente acquisite e non rimborsabili, come previsto dall'articolo 4, comma 5, sopra citato.

Lo stesso discorso dovrebbe valere per i piani di rateazione ordinari in corso.

Resta ferma comunque la necessità di attendere il Decreto attuativo.

Debiti esclusi

Sono escluse dalla sanatoria le seguenti tipologie di debito:

  • somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea;
  • IVA all'importazione.

Sospensione della riscossione

Le modalità operative saranno stabilite più nel dettaglio con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il decreto attuativo stabilirà anche le date in cui avverrà l'effettivo discarico.

Fino a quella data è sospesa la riscossione delle relative cartelle.

Ad ogni modo è previsto che l'annullamento delle cartelle avvenga automaticamente, senza che il contribuente debba presentare una apposita istanza.

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