Link per l'accessibilità Vai ai contenuti principali Vai ai contatti
via F. D. Guerrazzi, 15
Villanova di Guidonia (Roma)
0774 526639

Assenza di avviso bonario: diritto alla riduzione delle sanzioni

Pubblicato in: Tributi e riscossione

Il contribuente ha diritto alla riduzione delle sanzioni se non ha ricevuto l'avviso bonario prima della cartella.

In caso di cartelle emesse per omesso o irregolare versamento dei tributi ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter del D.P.R. n. 600/1973, l'Agenzia delle Entrate non è tenuta ad inviare preventivamente un avviso bonario.

In proposito la Corte di Cassazione ha affermato che la cartella di pagamento notificata da Equitalia e non preceduta da regolare “avviso bonario” da parte dell’Ufficio delle Entrate non è nulla in quanto l’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 472/97 non prevede l'obbligo di inviare l'avviso bonario.

Tale obbligo non è previsto neppure dagli articoli 36 bis e 36 ter del D.P.R. n. 600/1973, né dall’articolo 6, comma 2, della Legge n. 212/2000

Il contribuente, tuttavia, ha diritto alla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 462/97, in misura pari a 1/3 se si tratta di violazioni ex articolo 36-bis, o a 2/3 se si tratta violazioni ex articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/73, ove si proceda al pagamento entro 30 giorni (Corte di Cassazione, ordinanza n. 22035 del 28 ottobre 2010).

Analoga soluzione era stata assunta dalla Cassazione con la sentenza del 23 luglio 2010, n. 17396; nella situazione considerata da questa sentenza, tuttavia, la cartella notiziava il contribuente che, in caso di eventuale assenza di un precedente avviso bonario, la riduzione delle sanzioni sarebbe stata comunque accolta ove rappresentata entro 30 giorni dalla notifica della cartella.

Resta da chiarire, in tale situazione, a carico di chi debbano rimanere gli aggi dovuti al concessionario.

Contatta lo Studio

Inviaci la tua richiesta, ti risponderemo entro 48 ore.

Per utilizzare questo modulo è necessario abilitare JavaScript. In alternativa, puoi chiamarci ai numeri di telefono indicati nel sito.
Per favore verifica che le informazioni inserite siano corrette

Questo sito è protetto con reCAPTCHA, per il quale si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google.

Questo sito utilizza cookie anche di terze parti per migliorare l’esperienza di navigazione e per finalità statistiche. Continuando acconsenti al loro utilizzo.