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Notifica a mezzo posta: necessaria la cad

Pubblicato in: Tributi e riscossione

E' nulla la notifica a mezzo posta, se non viene prodotto l'avviso di ricevimento della cad

In materia di notifica degli atti tributari o della riscossione esattoriale, si pone di frequente il problema di verificare la validità della notifica effettuata a mezzo posta ai sensi della Legge 890/1982, nel caso in cui l'Ufficio non produca in giudizio l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito ("c.a.d.").

Spesso infatti si è ritenuto sufficiente dimostrare l'invio della detta raccomandata e non anche l'effettiva ricezione. L'invio si desumerebbe semplicemente dalla busta o dalla cartolina contenente l'atto depositato, su cui viene riportato il numero della raccomandata informativa.

Questo orientamento si basa sulla lettera dell'articolo 8 della Legge 890/1982, che disciplina le notifiche a mezzo posta, in base al quale è richiesto, al fine del perfezionamento della notifica, l'invio della raccomandata e non anche la prova della ricezione.

Al riguardo, la Cassazione, con ordinanza del 21 febbraio 2019, n. 5077, ha fermamente censurato tale orientamento, in quanto non rispettoso dei diritti di difesa del contribuente.

Secondo la Cassazione, infatti, l'allegazione dell'avviso di ricevimento è un adempimento fondamentale dato che la Corte costituzionale (sentenza del 22 settembre 1998, n. 346) e poi il legislatore (articolo 8 citato), hanno espressamente richiesto la raccomandata con avviso di ricevimento.

E infatti, dalle annotazioni apposte su di esso, può emergere che la raccomandata non è giunta nella sfera di conoscibilità del destinatario (perchè ad esempio traferito altrove) e che, dunque, l'effetto legale tipico non si è prodotto.

Pertanto - prosegue la Corte - un'interpretazione costituzionalmente orientata del dettato normativo impone di ritenere tale esibizione imprescindibile, in considerazione del fatto che solo la verifica dell'effettivo e corretto inoltro di tale avviso di ricevimento a cura dell'ufficiale postale consente di acquisire la prova che sia stata garantita al notificatario l’effettiva conoscenza dell’avvenuto deposito dell'atto presso l’ufficio postale, e quindi tutelato il suo diritto di difesa, e questa verifica non può che essere effettuata attraverso la disamina di tale atto, da cui risulta che effettivamente la comunicazione di avvenuto deposito sia giunta nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Il principio che ne deriva è quindi che ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio di cui all'articolo 8 della Legge n. 890/1992 è necessario che la parte fornisca la prova dell'effettivo e regolare invio dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata di inoltro della comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), verifica che presuppone l'esibizione in giudizio del relativo avviso.

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