Link per l'accessibilità Vai ai contenuti principali Vai ai contatti
via F. D. Guerrazzi, 15
Villanova di Guidonia (Roma)
0774 526639

Agenzia delle Entrate Riscossione e successione nel processo

Pubblicato in: Tributi e riscossione

A seguito dell'estinzione di Equitalia, l'Agenzia delle Entrate Riscossione subentra ex lege nei processi senza necessità di interruzione

A seguito della cancellazione d'ufficio delle società del gruppo Equitalia dal registro delle imprese, a decorrere dal 1° luglio 2017, alcuni Tribunali - impropriamente - hanno affermato la necessità di interrompere i processi pendenti.

Tale tesi, tuttavia, è sicuramente da respingere, come del resto confermato dalla Cassazione, con ordinanza del 15 giugno 2018, n. 15869.

Essenzialmente, la Cassazione afferma che nel caso di specie non si verifica il "venir meno" di una parte del processo, in quanto il legislatore ha già preventivamente individuato il nuovo successore.

Ne deriva che i giudizi pendenti proseguono regolarmente, con il subentro del successore, senza necessità di interruzione.

Tale principio si ricava dall'articolo 1 del Decreto Legge n. 193/2016 secondo cui dal 1 luglio 2017 "l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale <....> è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3 (ossia l'Agenzia delle entrate – Riscossione)"; a sua volta il terzo comma, recita: "Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate – Riscossione» <....>. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione".

Alla luce di quanto sopra, la Cassazione evidenzia che sul piano processuale non si tratta di successione nel processo, ex articolo 110 del Codice di procedura civile, che è limitato all'ipotesi del "venir meno della parte per morte o per altra causa"; in questo caso si tratta invece di successione ex lege nei rapporti controversi ex articolo 111 del Codice di procedura civile, avendo la norma già concepito "un nuovo soggetto giuridico come destinatario del trasferimento di funzioni e di attribuzioni".

Analoga soluzione fu già applicata, del resto, al rapporto tra il Ministero delle finanze, confluito nel Ministero dell'economia e delle finanze, e le agenzie fiscali (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 3116/06); nonchè con riferimento al trasferimento di funzioni dalle precedenti concessionarie ad Equitalia s.p.a., (Cassazione, sentenza n. 7318/2014).

Contatta lo Studio

Inviaci la tua richiesta, ti risponderemo entro 48 ore.

Per utilizzare questo modulo è necessario abilitare JavaScript. In alternativa, puoi chiamarci ai numeri di telefono indicati nel sito.
Per favore verifica che le informazioni inserite siano corrette

Questo sito è protetto con reCAPTCHA, per il quale si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google.

Questo sito utilizza cookie anche di terze parti per migliorare l’esperienza di navigazione e per finalità statistiche. Continuando acconsenti al loro utilizzo.