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Acquisto della cittadinanza per discendenza (iure sanguinis)

Pubblicata in: Immigrazione

Come chiedere la cittadinanza italiana per discendenza: le nuove regole introdotte dal Decreto Legge 28 marzo 2025, n. 36

Chi è cittadino per discendenza

In Italia la cittadinanza si trasmette "iure sanguinis", ossia per "diritto di sangue".

Questo significa che chi nasce da cittadino italiano è a sua volta italiano, indipendentemente dal luogo di nascita (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini").

In altri Stati però non vige la regola dello ius sanguinis.

Ad esempio, negli Stati americani, si acquista la cittadinanza del paese di nascita e non quella dei genitori ("ius soli").

Questa diversità di regole ha creato un problema per i discendenti degli emigrati italiani, che, per il solo fatto di essere nati all'estero, hanno acquistato alla nascita la cittadinanza straniera in base alla regola dello "ius soli" vigente nel paese di nascita.

Ebbene, per tutelare i figli degli emigrati italiani, la Legge n. 555/1912 ha confermato il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.

Pertanto, chi è nato in uno Stato in cui vige lo "ius soli" ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio).

È necessario che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861 (data della proclamazione del Regno D'Italia) e che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia mai interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio.

Al riguardo, si evidenzia (per il caso specifico del Brasile) che la grande naturalizzazione del 1889 non preclude la trasmissione della cittadinanza, secondo la  pronuncia della Cassazione SSUU n. 25317 e 25318 del 24 agosto 2022.

Le nuove regole dal 28 marzo 2025: il limite generazionale

Il Decreto Legge 36/2025, convertito in Legge 74/2025, ha riformato le regole sulla cittadinanza. 

In particolare, per i nati all'estero, ha introdotto il limite della seconda generazione, prima non previsto.

Con la riforma, pertanto, coloro che sono nati all'estero e già in possesso di altra cittadinanza, sono considerati italiani solo se un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana (art. 3 bis, comma 1, lettere a, a-bis, c Legge 91/992)

ATTENZIONE: il limite generazionale si applica soltanto alle domande presentate dal 28 marzo 2025.

Le domande (amministrative o giudiziali) presentate entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025, seguono le regole precedenti anche se il procedimento non è ancora concluso, per cui non si applicano limiti generazionali (art. 3 bis, comma 1, lettere a, a-bis, b Legge 91/992).

Cosa cambia per i figli minori?

In base alle nuove regole, i figli minori nati all'estero e non rientranti nella seconda generazione, non acquisiscono automaticamente la cittadinanza, a meno che:

  • un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio (art. 3 bis, comma 1, lettere a, a-bis, d Legge 91/992)
  • i genitori dichiarano la volontà dell'acquisto della cittadinanza e successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia (art. 4 co. 1 bis, lettera a Legge 91/992)
  • i genitori dichiarano la volontà dell'acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano (art. 4 co. 1 bis, lettera b Legge 91/992)

Se si tratta di figli minori nati in Italia, da cittadino straniero che successivamente acquista o riacquista la cittadinanza italiana, è necessaria la convivenza con il genitore e la residenza legale in Italia per almeno due anni continuativi o (se di età inferiore a due anni) dalla nascita (art. 14 Legge 91/992).

Autorità competente

Per essere riconosciuti italiani per discendenza, è necessario presentare una specifica domanda all'Autorità competente, allegando tutta la documentazione necessaria.

La domanda di cittadinanza va presentata:

  • al Consolato italiano (per chi risiede all'estero)
  • al Comune di residenza (per chi risiede in Italia)

ATTENZIONE: se nell'albero genealogico vi è una donna il cui figlio è nato prima del 1948, è possibile ottenere ugualmente la cittadinanza, ma solo facendo ricorso al Tribunale italiano.

La residenza in Italia non è necessaria e rileva solo per individuare l'Autorità competente (Consolato/Comune/Tribunale).

Pertanto, chi vive all'estero non dovrà venire in Italia. Tutta la pratica verrà svolta presso il Consolato o il Tribunale italiano (in quest'ultimo caso, verrà gestita integralmente dall'avvocato italiano munito di procura speciale).

Documenti necessari

Un'altra novità della riforma riguarda l'onere della prova a carico del richiedente la cittadinanza.

Prima della riforma, era necessario solamente dimostrare la catena di discendenza, tramite i certificati di stato civile e il certificato di (non) naturalizzazione dell'antenato.

Eventuali cause ostative (quale, ad esempio, la rinuncia volontaria alla cittadinanza) dovevano essere dimostrate dal Ministero.

Con la riforma invece l'onere di provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza ricade su colui che chiede l'accertamento della cittadinanza.

Inoltre, nelle controversie per l'accertamento della cittadinanza italiana, non sono ammessi come mezzi di prova il giuramento e la prova testimoniale. 

In sintesi, alla domanda è necessario allegare i seguenti documenti:

  • copia integrale dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, rilasciato dal Comune italiano nel quale egli nacque; 
  • atti integrali di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante la cittadinanza italiana;
  • atti integrali di morte degli ascendenti in linea retta deceduti;
  • atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero;
  • atti di matrimonio dei suoi discendenti in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante la cittadinanza italiana;
  • certificato rilasciato dalle competenti autorità dello stato estero di emigrazione, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
  • certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana, attestante che né gli ascendenti in linea retta, né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana, vi abbiano mai rinunciato ai sensi dell'articolo 7 della Legge 13 giugno 1912 n. 555;
  • certificato di residenza (se l'istanza viene presentata in Italia).

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, tutti i documenti sopra elencati che sono stati formati all'estero, devono essere tradotti in lingua italiana e muniti di legalizzazione consolare (o Apostille, se lo Stato in questione aderisce alla Convenzione dell'Aja del 1961).

Tempistiche

I termini del procedimento di riconoscimento della cittadinanza sono:

  • per il Consolato: 730 giorni dalla presentazione della domanda, come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17/01/2014;
  • per il Comune: 180 giorni dalla presentazione della domanda,

Cosa fare in caso di ritardo o addirittura se non si riesce a prendere appuntamento?

In questo caso, è possibile fare domanda tramite Tribunale in Italia, dimostrando che i tempi di attesa del Consolato sono eccessivamente lunghi o non è possibile prenotare l'appuntamento.

Discendenza per linea materna

Le norme sopra citate si riferiscono ai discendenti per derivazione paterna.

Cosa succede per chi è nato da donna italiana?

Se la nascita è avvenuta dopo il 1 gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione), non ci sono problemi in quanto - in base alla Costituzione - anche le donne trasmettono la propria cittadinanza ai figli, per evitare ingiuste discriminazioni basate sul sesso.

Se invece la nascita è avvenuta prima del 1948, l'unico modo per ottenere la cittadinanza italiana per linea materna è il ricorso giudiziale, secondo il più recente orientamento dei Tribunali.

Trascrizione dell'atto di nascita

Una volta completato il procedimento, l'Autorità dichiara il riconoscimento della cittadinanza italiana e ordina che l'atto di nascita dei richiedenti sia trascritto nei registri dello stato civile.

Dal momento della trascrizione al Comune, l'interessato sarà cittadino a tutti gli effetti e potrà ottenere il passaporto italiano per entrare in Italia senza più necessità di visto di ingresso/permesso di soggiorno.

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