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Decreto Legge 113/2018: acquisto e revoca della cittadinanza

Pubblicato in: Immigrazione

Nuove regole in tema di cittadinanza: prolungamento dei termini; nuove ipotesi di revoca; aumento del contributo (Decreto Legge n. 113/2018)

Il Decreto Legge n. 113/2018, in vigore dal 5 ottobre 2018,  ha introdotto importanti modifiche in tema di acquisto e revoca della cittadinanza.

Prolungamento dei termini

In primo luogo, riguardo la cittadinanza per matrimonio, era previsto, prima dell'entrata in vigore del Decreto, che il rigetto doveva essere adottato entro due anni dalla domanda.

Oggi, invece, per effetto delle modifiche introdotte dal citato decreto, il rigetto può essere pronunciato anche dopo due anni.

E' stato anche prolungato il termine di conclusione dei procedimenti per l'acquisto della cittadinanza, ivi compresi quelli avviati dall'autorità diplomatica o consolare o dall'Ufficiale di stato civile a seguito di istanze fondate su fatti occorsi prima del 1º gennaio 1948. In particolare, il termine è stato prolungato a 48 mesi (anzichè 24), decorrenti dalla data di presentazione della domanda. Questo nuovo termine si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Aggiornamento: la Legge n.173 del 18 dicembre 2020 di conversione del Decreto Legge n. 130 del 21 ottobre 2020 ha ripristinato il termine di 24 mesi come durata massima del procedimento di concessione della cittadinanza, prorogabili fino a 36 mesi.

Pertanto, i termini attuali del procedimento di concessione della cittadinanza italiana sono:

  • per le domande presentate a partire dal 20 dicembre 2020: 24 mesi, prorogabili fino a 36, in base alla Legge n. 173/2020;
  • per le domande presentate prima del 20 dicembre 2020: 48 mesi, in base al previgente Decreto Legge n. 113/2018, convertito in Legge n. 132/2018.

Nuova ipotesi di revoca

Un'altra importante novità è l'introduzione di una nuova ipotesi di revoca della cittadinanza italiana, in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonchè per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale.

La revoca della cittadinanza è adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

Aumento del contributo

Infine è stato aumentato da € 200 ad € 250 il contributo dovuto all'atto di presentazione della domanda di cittadinanza. 

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