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Rivalutazione monetaria e interessi nel rapporto di impiego

Pubblicato in: Lavoro e previdenza

Profili di illegittimità del divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi alla luce dei nuovi orientamenti dottrinali

Con sentenza n. 459/2000 la Corte Costituzionale ha ammesso nuovamente il cumulo tra interessi e rivalutazione maturati sui crediti di lavoro nel settore privato.

La Corte ha infatti dichiarato l'illegittimità dell'art. 22, comma trentaseiesimo, L. 23 dicembre 1994, n. 724,per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost., che prevedeva il divieto di cumulo, già previsto per i crediti previdenziali. In base alla vigente normativa, pertanto, il cumulo rivalutazione + interessi è ammesso solo nell'impiego privato e solo per i crediti di natura retributiva.

Non è invece ammesso il cumulo, e potranno calcolarsi solo gli interessi legali, nell'ambito dell'impiego pubblico e comunque per i crediti di natura previdenziale o assistenziale.

Gli interessi relativi ai crediti di lavoro dei dipendenti da datori di lavoro privati, maturati in epoca sia precedente che successiva all'entrata in vigore delle leggi n. 412/1991 e n. 794/1994 devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore.

Il cumulo per i crediti retributivi nel settore privato si fonda sull'art 429 cpc con cui il legislatore ha voluto realizzare sia una funzione risarcitoria sia sanzionatoria e deterrente nei confronti del datore privato,per dissuaderlo dal ritardo dei pagamenti e allontanarlo dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dal risarcimento del danno da mora. (Cass. 2/10/2002, n. 14143).

Nel settore pubblico tali funzioni non avrebbero ragion d'essere, a dire della Corte Costituzionale, e comunque devono essere tutelati i preminenti interessi della spesa pubblica. Le norme fondamentali della nostra Carta Costituzionale tuttavia affermano il principio di solidarietà sociale, di eguaglianza sostanziale, di tutela della retribuzione sufficiente, di tutela dei soggetti totalmente o parzialmente privi di capacità lavorativa.

Ne consegue che il divieto di liquidare anche la rivalutazione monetaria nei crediti previdenziali od assistenziali e nei crediti del pubblico dipendente è in contrasto con gli art. 2, 3, 24, 36 e 38 Cost., sia in ragione della violazione del sistema protezionistico relativo alla retribuzione (e, conseguentemente, alla pensione) sufficiente, sia in quanto sorretta da esigenze di contenimento della spesa pubblica in un contesto ordinamentale di radicata tolleranza nei confronti di chi sottrae deliberatamente alla collettività ingentissime risorse, da sole sufficienti a consentire la piena realizzazione dei principi di solidarietà ed eguaglianza sostanziale previsti dalla parte prima della nostra Costituzione.

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