Le sanzioni in caso di rifiuto
Il conducente che rifiuta di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza ("alcoltest"), rischia pesanti sanzioni penali, ai sensi dell'articolo 186, comma 7, del Codice della Strada.
Il rifiuto infatti è considerato un reato ed è equiparato alla ipotesi più grave della guida in stato di ebbrezza.
Precisamente, si applica la sanzione penale dell'ammenda da 1.500 a 6.000 Euro e dell'arresto da sei mesi ad un anno.
Si applica inoltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.
In caso di recidiva nel biennio, ossia se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Quando il rifiuto è legittimo
Non sempre il rifiuto costituisce reato.
A tal fine, è necessario che la richiesta da parte degli organi accertatori sia stata effettuata correttamente nei casi consentiti dalla legge; in caso contrario il rifiuto è considerato legittimo.
Già da tempo, infatti, la giurisprudenza ha affermato che, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'articolo 186, comma 7, Codice della Strada, è necessario che il conducente rifiuti non l'accertamento del tasso alcolemico sic et simpliciter ma l'accertamento così come tassativamente previsto dai commi richiamati nella norma che descrive la condotta tipica (Cassazione, sentenza, n. 21192 /2012, in tema di rifiuto di essere accompagnato presso il più vicino ufficio o comando).
Orbene, i casi in cui gli organi di Polizia stradale possono procedere all'accertamento mediante l'etilometro (anche accompagnando il conducente presso il più vicino ufficio o comando) sono i seguenti:
- quando abbiano sottoposto i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, e tali accertamenti abbiano dato esito positivo;
- in ogni caso d'incidente;
- quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool.
Nel caso di incidente stradale, va precisato che gli organi di polizia possono chiedere l'accertamento mediante prelievo del sangue presso una struttura sanitaria, ma solo se il conducente sia sottoposto alle cure mediche presso la detta struttura in conseguenza dell'incidente stesso.
Questo in forza dell'articolo 186, comma 5, del Codice della Strada, che prevede testualmente la possibilità di procedere all'accertamento del tasso alcolemico da parte delle strutture sanitarie esclusivamente "per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche".
Queste due condizioni (incidente e sottoposizione a cure mediche) sono tassative e devono ricorrere congiuntamente, come risulta inequivocabilmente dal tenore testuale della norma.
Se manca anche una sola di esse, il conducente può legittimamente rifiutare di sottoporsi al prelievo ematico (Cassazione, sentenza n. 10135/2021; sentenza n. 21885/2017).
In particolare, nel caso affrontato dalla Cassazione n. 10135/2021, la Polizia stradale, non avendo a disposizione l'etilometro, aveva invitato il conducente (coinvolto nell'incidente) a sottoporsi al prelievo del sangue presso la struttura sanitaria.
Il medesimo conducente, tuttavia, non aveva alcuna necessità di cure mediche, per cui si era rifiutato di sottoporsi al detto prelievo.
La Cassazione ha rilevato dunque la mancanza di uno dei presupposti richiesti dalla norma sopra citata (ossia la sottoposizione a cure mediche), e pertanto ha ritenuto legittimo il rifiuto opposto dal conducente.