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Prelievo delle urine: non sempre il rifiuto è reato

Pubblicato in: Diritto penale

Il rifiuto di sottoporsi all'analisi delle urine per l'accertamento dei reati stradali (guida in stato di ebrezza o sotto l'effetto di stupefacenti) è legittimo se il prelievo va effettuato con modalità invasive

Il prelievo delle urine finalizzato alla ricerca di sostanze stupefacenti o psicotrope può essere effettuato solo previo consenso dell’interessato.

Il rifiuto a sottoporsi a tale esame costituisce un reato ai sensi dell’articolo 187, comma 8, del Codice della strada.

La Cassazione, tuttavia, ha precisato che, qualora il prelievo debba essere effettuato con trattamento invasivo e doloroso (nella specie, cateterizzazione vescicale), e questo non sia giustificato da esigenze terapeutiche, l'interessato può legittimamene rifiutarsi senza incorrere in responsabilità per il reato suddetto (Cassazione, sentenza del 3 marzo 2014, n. 10136).

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