La Corte di Cassazione ha affermato che la filiazione naturale può essere provata con ogni mezzo, anche tramite le dichiarazioni dei nonni (sentenza del 23.04.2010 n. 9727).
Ciò in quanto l'articolo 269 del Codcie Civile non pone limiti alla prova della paternità naturale.
Il giudice di merito, quindi, può legittimamente fondare il proprio convincimento circa l'effettiva sussistenza di un rapporto di filiazione anche su risultanze istruttorie dotate di valore puramente indiziario ed in generale su tutte quelle circostanze da cui trarre argomenti di prova ai sensi dell'articolo 116, comma 2, del Codice di Procedura Civile, quali ad esempio l'ingiustificato rifiuto di sottoporsi alle indagini ematologiche o le dichiarazioni rese dai nonni.