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Adozione in casi particolari ed obbligo di mantenimento

Pubblicato in: Adozione e tutela minori

Con l'adozione in casi particolari cessa l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori naturali.

L'obbligo di mantenimento dle figlio minore, sancito nei confronti del padre non affidatario dalla sentenza di divorzio, cessa per effetto della successiva adozione del minore da parte di un terzo ai sensi dell'articolo 44 della Legge n. 184/83 (che prevede i "casi particolari" di adozione).

Ciò in quanto, con l'adozione, cessa la potestà del genitore naturale sul figlio e conseguentemente viene meno anche l'obbligo di mantenimento, in base agli articoli 147 del Codice civile, 48 e 50 della Legge n. 184/83

L'obbligo si trasferisce dunque sui genitori adottivi.

Va precisato tuttavia che la cessazione dell'obbligo di mantenimento a carico dei genitori biologici non è incondizionata e assoluta.

Tale dovere potrebbe risorgere qualora venga meno la potestà dell'adottante o qualora quest'ultimo si trovi in una situazione economica così grave da non poter assolutamente provvedere alle esigenze dell'adottato (Cassazione, sentenza del 30 gennaio 1998, n. 978).

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