Cos'è il testamento
Il testamento è l'atto revocabile con cui un soggetto (detto testatore) dispone delle sue sostanze, oppure stabilisce delle disposizioni di carattere non patrimoniale (ad esempio il riconoscimento di un figlio o l'indicazione di un tutore per il figlio) per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
Le principali caratteristiche del testamento sono:
- revocabilità: il testatore può sempre revocare o modificare il testamento;
- unilateralità: il testamento produce i suoi effetti a prescindere dall'accettazione del chiamato all'eredità;
- tipicità: non esistono altri atti con il quale è possibile disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui si sarà cessato di vivere. Eventuali "patti successori" (ossia accordi con cui si dispone delle proprie sostanze per il periodo successivo alla morte) sarebbero nulli;
- personalità: solo il testatore può esprimere validamente determinate scelte. Ad esempio non sarebbe possibile rimettere all'arbitrio di un terzo la scelta dell'erede o del legatario o la determinazione delle quote ad essi spettanti. Il terzo al più potrà essere chiamato a scegliere il legatario tra più individui o enti indicati espressamente dal testatore;
- formalismo: la legge prevede espressamente i modi in cui il testatore può redigere il testamento. È necessario rispettare le forme previste dalal legge, altrimenti il testamento potrebbe essere considerato invalido. in ogni caso sempre necessario redigere il testamento in forma scritta.
Le forme del testamento
Il testamento deve essere redatto secondo le forme tipiche previste dal Codice civile agli articoli 601 e seguenti.
In particolare, il codice distingue, quanto alla forma, tra i testamenti ordinari e i testamenti speciali.
Testamenti ordinari
Sono testamenti ordinari:
- il testamento olografo: atto scritto, datato e sottoscritto dal testatore;
- il testamento pubblico: atto ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni e sottoscritto dal testatore;
- il testamento segreto: atto redatto dal testatore e consegnato dallo stesso testatore ad un notaio in presenza di due testimoni secondo le modalità previste dalla legge agli articoli 604-605.
Testamenti speciali
Sono testamenti speciali:
- il testamento in occasione di malattie contagiose o calamità pubbliche (artt. 609-610);
- il testamento in navigazione marittima o aerea (artt. 611-616);
- il testamento dei militari o assimilati (artt. 617-618).
Invalidità del testamento
Le cause che possono determinare l'invalidità del testamento sono:
- vizio di forma (testamento olografo scritto a macchina da scrivere);
- incapacità di agire o di intendere e volere del testatore;
- violazione della quota legittima (in questo caso i legittimari che si ritengono lesi, possono impugnare il testamento con l'azione di riduzione);
- per revocazione del testamento.