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Eredità e debiti tributari

Pubblicato in: Eredità e successioni

Il chiamato eredita i debiti tributari solo al momento dell'accettazione dell'eredità.

I soggetti "chiamati" ad accettare l'eredità non rispondono dei debiti tributari del defunto.

Tale obbligo sorge solamente quando il "chiamato" accetta l'eredità (in modo espresso oppure in modo tacito per facta concludentia).

Solo al momento dell'accettazione, infatti, si acquista la qualità di "erede", sia in relazione ai crediti che ai debiti.

Ad esempio: il figlio (o il coniuge, o gli altri chiamati, secondo la legge o per testamento) non eredita automaticamente i debiti del padre  solo per effetto dell'apertura della successione. A tal fine è invece necessario che il figlio "accetti" l'eredità (ad esempio, se il figlio mette in vendita un bene facente parte dell'eredità, questo equivale ad accettazione tacita, e quindi il figlio diventa "erede", acquisendo diritti ed oneri relativi).

Va evidenziato che, per pacifica giurisprudenza, la presentazione della dichiarazione di successione non implica accettazione di eredità, trattandosi di un atto dovuto per legge, avente fini fiscali, e quindi non dimostrativo della volontà di "accettare" (Cassazione, sentenza 29 marzo 2017, n. 8053).

Si precisa che spetta ai creditori del defunto dimostrare che vi è stata "accettazione" dell'eredità da parte del "chiamato".

In proposito la Cassazione ha precisato che “grava sull’amministrazione finanziaria creditrice del de cuius l’onere di provare l’accettazione dell’eredità da parte del chiamato, per potere esigere l’adempimento dell’obbligazione del suo dante causa” (Cassazione, ordinanza del 13 ottobre 2010, n. 21101).

Occorre ricordare che il "chiamato" all'eredità può anche accettare con " beneficio di inventario".

L’accettazione con beneficio d’inventario consente all’erede di tenere distinto il patrimonio personale da quello del defunto: l’erede, in questo modo, non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti (articolo 490 del Codice civile).

Concludendo, i soggetti chiamati all'eredità hanno le seguenti possibilità:

  1. accettare l'eredità in modo puro e semplice. In tal caso, si assumono tutti i debiti e i crediti del defunto. I creditori del defunto potranno agire in via esecutiva sui beni dell'erede, senza limiti;
  2. accettare l'eredità con beneficio di inventario. In tal caso, i creditori del defunto potranno agire in via esecutiva nei limiti del valore dei beni pervenuti all'erede;
  3. non accettare l'eredità.

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