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Coltivazione domestica di piante stupefacenti: quando non è reato

Pubblicata in: Diritto penale

La coltivazione in casa di marijuana non costituisce reato quando è finalizzata esclusivamente all'uso personale

  1. Come si dimostra l'uso personale 
  2. Le sanzioni amministrative

Come si dimostra l'uso personale

La coltivazione di piante droganti per uso personale non è reato, ma soltanto un illecito amministrativo con applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 75 DPR 309/90.

Ma quando ricorre l'uso personale?

Secondo consolidata giurisprudenza, l'uso personale può essere desunto da elementi sintomatici, da valutarsi nel loro complesso, quali ad esempio:

  • modalità rudimentali di coltivazione
  • scarso numero di piante
  • insufficiente principio attivo
  • assenza di ulteriori indici indicativi della finalità di spaccio

Vediamoli nel dettaglio.

Modalità rudimentali di coltivazione

Al riguardo, è molto interessante la sentenza della Cassazione, Sezioni unite19 dicembre 2019, n. 12348 (sentenza Caruso), secondo cui si ha coltivazione rudimentale quando:

  • è fatta in vaso o in una piccola buca, senza la predisposizione del terreno
  • la semina è manuale anziché meccanica 
  • il "governo" dello sviluppo delle piante è altrettanto manuale
  • la concimazione è effettuata in maniera artigianale, con pesticidi ordinari
  • non si usano macchine agricole o serre o strumenti professionali 
  • non sono presenti locali per lo stoccaggio e la lavorazione della marjuana

Scarso numero di piante

Un altro indice sintomatico dell'uso personale è il numero (esiguo) delle piante coltivate.

In verità non esiste un numero prestabilito e, in ogni caso, questo parametro va letto congiuntamente con le modalità di coltivazione (se rudimentali o meno) nonché con il quantitativo di principio attivo potenzialmente ricavabile, che potrebbero comunque confermare la finalità di spaccio anche in presenza di poche piante.

Ad esempio, in un caso le piante erano solo undici, ma, nello specifico contesto, sussistevano altre circostanze che confermavano la finalità di spaccio (Cassazione sez. pen. VI, 3 novembre 2020, n. 3593).

In altro caso, il numero delle piante era pure scarso, ma la modalità della coltura era professionale, per cui è stata ugualmente pronunciata condanna (Cassazione, 30/11/2021, n. 2099).

Ad ogni modo, il numero (esiguo) di piante può essere valutato ai fini del proscioglimento per "particolare tenuità del fatto" ex art. 131 bis del Codice penale o per il riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità.

Secondo la Cassazione, infatti, è configurabile l'attenuante del fatto di lieve entità anche con riguardo all'ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante da cui sia ricavabile droga, con gli stessi criteri valevoli per produzione e traffico illecito di stupefacenti (Sezioni Unite 16 aprile 2020, n. 12348).

Scarso principio attivo

Secondo altre sentenze della Cassazione, più che lo scarso numero di piante coltivate, ciò che conta, ai fini della valutazione dell'uso individuale, è la scarsità del tenore drogante della marjuana coltivata.

Pertanto, anche se la coltivazione ha ad oggetto numerose piante, il reato potrebbe comunque essere escluso laddove risulti che le piante, una volta completato il loro processo di maturazione, non siano in grado di produrre sostanza stupefacente, ovvero che il principio attivo ricavabile sia al di sotto del limite indicato dal Ministero della Salute.

In questo caso infatti si tratterebbe di una condotta in concreto inoffensiva, per cui viene meno la tipicità del fatto di reato.

Cassazione, sentenza n. 12348/2020

Al riguardo la Cassazione ha chiarito che l'idoneità deve essere valutata non in base al momento dell'accertamento (in cui la pianta potrebbe ancora non essersi sufficientemente sviluppata), ma in relazione al momento in cui la stessa avrà completato il normale processo di sviluppo, trattandosi di un reato di pericolo (Cassazione Sezioni Unite 16 aprile 2020, n. 12348). 

La Cassazione dunque afferma il seguente principio: "il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente".

Detenzione dei semi

La mera detenzione di semi di pianta stupefacente non può considerarsi reato, in quanto si anticiperebbe troppo la soglia del penalmente rilevante.

E infatti la mera detenzione dei semi sarebbe soltanto un atto preparatorio, come tale non punibile (Cassazione, sentenza 19 giugno 2013, n. 41607 "la semplice detenzione di semi di pianta dalla quale siano ricavabili sostanze stupefacenti non è penalmente rilevante, per l'impossibilità di dedurre l'effettiva destinazione degli stessi").

Sebbene ci sia stata in passato qualche pronuncia contraria (Cassazione, sentenza 15 novembre 2005, n. 150), è oggi consolidato l'orientamento per cui il reato sussiste solo in presenza di una "visibile germogliazione" (Tribunale di Bolzano, Ordinanza 16/02/2010 "affinché si possa configurare l'attività di coltivazione punita dalla norma [l' Art. 73 TU 309/90] è necessario […] che siano stati almeno impiantati i semi; per conseguenza, il semplice possesso di semi di canapa, seppur in notevole quantità, non integra la fattispecie criminosa citata, poiché dal detto semplice possesso non è dato dedurre con certezza l'effettiva destinazione dei semi").

Per le stesse ragioni, anche la vendita di semi di canapa non costituisce reato (Cassazione Sezioni Unite 18 ottobre 2012, n. 47604 "il [vero] comportamento penalmente rilevante è quello atto a determinare una germinazione").

Cassazione, sentenza 1 settembre 1988, n. 10496 nega pure il tentativo, in quanto manca l'atto consumativo della piantagione e della cura della pianta sino allo spuntare del germoglio.

Dunque, la semente di cannabis ed il relativo possesso sono “neutri” sotto il profilo dell'offensività anti-normativa.

Ulteriori indici

Infine, va considerato un criterio residuale, ossia la mancanza di “ulteriori indici” che facciano desumere un inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti.

Al riguardo, l'articolo 75 del Testo Unico 309/90 fa riferimento a tre parametri:

  • il peso lordo complessivo
  • le modalità di confezionamento frazionato
  • "altre" circostanze dell'azione

Ad esempio, è importante considerare: l'assenza di bilancini, bustine, denaro contante o ancora l'assenza di strumenti per l'essicazione o la disponibilità di luoghi per la custodia.

Le sanzioni amministrative

In caso di uso personale, la coltivazione è sanzionata solo sul piano amministrativo, ai sensi dell'articolo 75 del DPR 309/90.

In particolare, è prevista la sospensione o il divieto di conseguire:

  • la patente di guida per un periodo fino a tre anni; 
  • il porto d'armi; 
  • il passaporto; 
  • il permesso di soggiorno per motivi di turismo.

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