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Separazione e divorzio: l'udienza presidenziale

Pubblicato in: Separazioni e divorzi

La natura precontenziosa dell'udienza presidenziale ed i poteri del Presidente nei procedimenti di separazione e divorzio

La natura precontenziosa dell'udienza presidenziale: aspetti procedurali

Nei procedimenti di separazione e divorzio, la prima tappa è rappresentata dalla udienza presidenziale.

L’udienza presidenziale ha natura pre-contenziosa, essendo finalizzata alla conciliazione tra le parti.

Conseguentemente il legislatore non ha imposto alle parti una completa ed anticipata discovery delle loro difese, consentendo un più compiuto dispiegamento nella successiva fase contenziosa innanzi al Giudice istruttore.

Per l'udienza presidenziale non è richiesta una formale costituzione in giudizio da parte del coniuge resistente, nè è prevista alcuna decadenza.

La costituzione della parte resistente potrà essere effettuata successivamente innanzi al Giudice istruttore entro il termine assegnato dall’ordinanza presidenziale emanata ai sensi dell’articolo 709 del Codice di Procedura Civile.
Entro questo termine la parte resistente potrà validamente sollevare ogni eventuale eccezione, proponendola nella comparsa di costituzione.
Dinanzi al Giudice istruttore è anche possibile modificare in tutto o in parte le deduzioni difensive svolte innanzi al Presidente.

Quanto alla parte ricorrente, quest'ultima potrà depositare innanzi al Giudice istruttore una semplice “memoria integrativa” del ricorso, allo scopo di renderlo conforme al contenuto minimo necessario previsto per un ordinario atto di citazione.

Il contenuto dell'udienza presidenziale ed i poteri del Presidente

In primo luogo il Presidente tenta la conciliazione delle parti, ai sensi dell'articolo 708 del Codice di Procedura Civile, che prevede: "All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione”.

In questa sede il Presidente dispone di pregnanti poteri di cognizione (seppure sommaria) e di decisione (seppure provvisoria).

Ad esempio, potrà disporre tramite la Polizia Tributaria accertamenti sui redditi e sui beni non sufficientemente documentati ed oggetto di contestazione (articolo 155, ultimo comma, del Codice Civile).

Potrà assumere, inoltre, ad istanza di parte o d’ufficio, veri e propri “mezzi di prova” in relazione alle questioni riguardanti i figli minori.

Al termine di tale sommaria cognizione, potrà adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti oppurtuni nell'interesse della prole e dei coniugi (articolo 708 del Codice di Procedura Civile).

Contro tali provvedimenti si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'Appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.

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