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Rottamazione, saldo e stralcio: effetti sul blocco dei pagamenti della Pubblica Amministrazione

Pubblicato in: Tributi e riscossione

La domanda di rottamazione e di saldo e stralcio comporta lo sblocco immediato dei pagamenti dovuti dalla Pubblica Amministrazione

In base all'articolo 48-bis del  D.P.R. 602/73, prima di pagare somme superiori a € 5.000, la Pubblica Amministrazione deve verificare se il beneficiario non risulti inadempiente verso il Fisco, attraverso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

In particolare il beneficiario del pagamento non deve risultare inadempiente agli obblighi derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito.

Accertata la sussistenza di un debito di questo tipo, la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di sospensione del pagamento fino a concorrenza del debito comunicato dalla Riscossione.

Se il contribuente versa (anche in misura parziale) la somma, il pagamento viene sbloccato fino a concorrenza del pagamento effettuato, anche durante il periodo di sospensione.

Tale disposizione deve però essere coordinata con la normativa in materia di definizione agevolata ("rottamazione ter").

Sul punto l'articolo 3 del Decreto Legge n. 119/2018 ha stabilito, con il chiaro intento di agevolare il recupero dei crediti, che la semplice presentazione della domanda di accesso alla rottamazione-ter determina il venir meno della condizione di inadempienza (articolo 3, comma 10, lettera f: "A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602"). 

La stessa disposizione si applica per la domanda di "saldo e stralcio" in base al richiamo contenuto nella Legge n. 145/2018, articolo 1, comma 198 ("Per tutto quanto non previsto dai commi da 184 a 197 si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136").

Pertanto il contribuente che vanta un credito nei confronti di una Pubblica amministrazione e che contestualmente risulta debitore di somme iscritte a ruolo dell'Agente della risocssione, può ottenere lo sblocco delle somme semplicemente presentando la domanda di definizione agevolata o di saldo e stralcio.

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