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Rifiuti: obbligo di verifica e responsabilità penale del produttore

Pubblicato in: Diritto penale

Il produttore è penalmente responsabile se non verifica le autorizzazioni del soggetto cui conferisce i rifiuti per lo smaltimento

In tema di gestione dei rifiuti, l'affidamento di rifiuti a soggetti terzi al fine del loro smaltimento comporta per il soggetto che li conferisce precisi obblighi di accertamento.

In particolare, il produttore dei rifiuti deve verificare l'affidabilità del terzo nonchè l'esistenza in capo al medesimo delle necessarie autorizzazioni e competenze per l'espletamento dell'incarico.

La violazione di tale obbligo di verifica comporta la responsabilità penale per il reato di cui all'articolo 256, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il mancato controllo a titolo di culpa in eligendo.

Questi principi sono stati affermati da una recente sentenza della Cassazione (sentenza del 1 ottobre 2013, n. 40596), che ha condannato l'imputato per avere smaltito rifiuti presso una discarica priva di autorizzazione perché scaduta, evidenziando come l'imputato avrebbe dovuto informarsi in modo rigoroso sulla validità dell'autorizzazione, avente comunque durata temporanea, senza limitarsi a fare affidamento sulle assicurazioni del titolare della discarica.

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