Pubblicizzazione di semi di piante stupefacenti: non è reato
La pubblicizzazione e messa in vendita di semi di piante stupefacenti non integra il reato previsto dall'articolo 82 D.P.R. n. 309/90
La Cassazione ha di recente affrontato la questione se la pubblicizzazione e la messa in vendita di semi di piante idonee a produrre sostanze stupefacenti, con l'indicazione delle modalità di coltivazione e della resa, integra o meno il reato di istigazione all'uso di dette sostanze.
Secondo la Cassazione a Sezioni Unite penali "l'offerta in vendita di semi di piante dalle quali è ricavabile una sostanza drogante, correlata da precise indicazioni botaniche sulla coltivazione delle stesse, non integra il reato dell'articolo 82 D.P.R. n. 309/90, salva la possibilità di sussistenza dei presupposti per configurare il delitto previsto dall'articolo 414 del Codice penale ("istigazione a delinquere"), con riferimento alla condotta di istigazione alla coltivazione di sostanze stupefacenti".
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