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Pensione di reversibilità e risarcimento

Pubblicato in: Sinistri stradali

La pensione di reversibilità non va detratta dall'importo del risarcimento

In caso di infortunio a seguito di sinistro stradale, il coniuge superstite ha diritto al risarcimento del danno per la perdita del congiunto, e da tale importo non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità eventualmente riconosciuta dall'INPS.

Questo principio è stato affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite, sentenza del 22 maggio 2018, n. 12564, chiamata a valutare se la pensione di reversibilità sia o meno parte integrante del risarcimento del danno patrimoniale.

La Cassazione ha ritenuto di no, in quanto sono completamente differenti la natura e la motivazione alla base della corresponsione della pensione di reversibilità da un lato, e del risarcimento dall'altro.

La pensione si basa sul rapporto di lavoro del de cuius e sui contributi da questo versati;  il risarcimento è determinato esclusivamente da un fatto illecito che ha cagionato un danno a terzi.

La Cassazione ha quindi annullato la decisione della corte territoriale che aveva erroneamente assorbito nel risarcimento da sinistro stradale il valore capitale della pensione di reversibilità costituita dall'INPS a favore della vedova, pari al 60% della pensione già percepita dal de cuius.

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