In base alla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 (articolo 3) il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito:
- quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro, ed inoltre
- se tali diritti siano effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.
Al fine di considerare illecito il trasferimento è irrilevante, per la Convenzione dell'Aja, la violazione di un precedente titolo giuridico, quale ad esempio un provvedimento giurisdizionale straniero di affidamento, essendo sufficiente la violazione di una situazione di fatto.
Tale eventuale provvedimento avrebbe l'unica funzione di legittimare l'affidatario a chiedere il rientro del minore, azionando le procedure previste dalla Legge n. 64/1994 (Cassazione, sentenza del 19 maggio 2010, n. 12293).
Nel caso di trasferimento illecito del minore, la Convenzione prevede il ripristino della situazione di fatto in cui viveva il minore prima dell'illecita sottrazione.