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Infermità dipendente da causa di servizio: obbligo di concludere il procedimento

Pubblicato in: Lavoro e previdenza

In materia di infermità dipendente da causa di servizio, l'Amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento entro 120 giorni dalla domanda. In mancanza si può proporre ricorso in Tribunale.

La materia del riconoscimento dell'infermità dipendente da causa di servizio è regolata dal DPR 461/01.

In particolare l’art. 14, comma 2, del DPR 461/01 stabilisce che: “Il provvedimento finale è adottato nel rispetto dei termini procedimentali previsti dal presente regolamento ed è notificato o comunicato, anche per via amministrativa, all'interessato nei successivi quindici giorni”.

Ciò vuol dire che l'Amministrazione è obbligata a concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso (che neghi o riconosca la causa di servizio) entro 120 giorni da quando il lavoratore ha presentato la domanda.

In proposito accade spesso che tale termine non viene rispettato.

Come può difendersi il lavoratore dall'inerzia dell'Amministrazione?

Decorso inutilmente il termine di 120 giorni, il lavoratore può presentare ricorso in Tribunale, deducendo il silenzio inadempimento della controparte e chiedendo che sia accertata in giudizio la causa di servizio.

Sul punto è opportuno precisare che l'Amministrazione non potrebbe giustificare il ritardo adducendo di essere ancora in attesa del parere del Comitato di verifica in merito alla riconducibilità dell'infermità al servizio.

Se pure è vero che l'Amministrazione è obbligata a chiedere tale parere, è anche vero che tale richiesta non determina una sospensione del procedimento in quanto l’Amministrazione deve comunque adottare un provvedimento espresso entro i termini di legge, come prevede il citato articolo 14.

In proposito il Consiglio di Stato ha affermato che: “Il giudizio espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio, <…..> non assume ordinariamente la fisionomia della valutazione tecnica e non è perciò disciplinato tanto dall’art. 17 della l. 241/90 <…>, quanto dal precedente art. 16, per cui gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni devono rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta <….>; mentre, ove il termine sia decorso, senza che il parere sia stato comunicato, o siano state almento rappresentate esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere” (Consiglio di Stato, parere n. 5.11.2001 n. 480/2000; TAR Veneto, sentenza n. 1548/05).

Ancora, sul punto, la giurisprudenza ritiene pacificamente che la locuzione “nel rispetto dei termini procedimentali”, di cui al citato art. 14 del DPR 461/01 “conduce ad escludere che l’Amministrazione possa ulteriormente dilazionare la sua decisione, in particolare riferendosi a carenze e ritardi imputabili agli organi chiamati a fornire le proprie valutazioni, e, dunque, anche alla mancanza del parere del C.V.C.S” (TAR Veneto, sentenza n. 1548/05).

Da quanto detto, deriva che il lavoratore potrà validamente adire l'Autorità giudiziaria mentre ancora pende il procedimento amministrativo, purchè sia decorso il detto termine di 120 giorni dalla domanda.

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