Link per l'accessibilità Vai ai contenuti principali Vai ai contatti
via F. D. Guerrazzi, 15
Villanova di Guidonia (Roma)
0774 526639

Il danno biologico ex D.lg. 38/00: legittimazione passiva dell'INAIL

Pubblicato in: Lavoro e previdenza

In materia di infortunio sul lavoro e malattie professionali, il ricorso per il risarcimento del danno biologico deve essere proposto contro l'INAIL, e non contro il datore di lavoro.

L’articolo 13 del Decreto Legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, ha ricondotto alla copertura assicurativa obbligatoria il danno biologico da infortunio sul lavoro e da malattia professionale.

Il termine di riferimento temporale posto dalla norma per determinare l’applicabilità della nuova disciplina diverge nei due casi: per gli infortuni sul lavoro rileva il momento del verificarsi dell’evento dannoso; per le malattie professionali rileva la data della denuncia.

Ne deriva che, se la malattia è stata denunciata dopo il 25.07.2000, pur essendo insorta anteriormente a tale data, il risarcimento del danno biologico deve essere domandato all’Inail, stante la carenza di legittimazione passiva in capo al datore di lavoro (Corte di Appello di Torino, sentenza del 4 luglio 2003, n. 814).

Contatta lo Studio

Inviaci la tua richiesta, ti risponderemo entro 48 ore.

Per utilizzare questo modulo è necessario abilitare JavaScript. In alternativa, puoi chiamarci ai numeri di telefono indicati nel sito.
Per favore verifica che le informazioni inserite siano corrette

Questo sito è protetto con reCAPTCHA, per il quale si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google.

Questo sito utilizza cookie anche di terze parti per migliorare l’esperienza di navigazione e per finalità statistiche. Continuando acconsenti al loro utilizzo.