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Ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza: conseguenze

Pubblicata in: Diritto penale

Quanto dura la sospensione della patente e come riaverla in caso di guida in stato di ebbrezza: cosa prevede l'art. 186 Codice della Strada

Ritiro della patente: cosa succede dopo

Quando viene accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro, si procede al ritiro immediato della patente di guida in base all'articolo 186 del Codice della Strada.

La patente verrà trasmessa al Prefetto che ne disporrà la sospensione in via cautelare per un certo periodo di tempo.

A quel punto, se viene contestato il reato ex art. 186 Codice della Strada, bisognerà attendere l'esito del processo penale. In caso di condanna, verrà disposta la sospensione definitiva della patente o la revoca nei casi più gravi.

Quanto dura la sospensione della patente

Sospensione cautelare

Dopo alcuni giorni dal ritiro della patente, il conducente riceverà l’ordinanza del Prefetto che indicherà esattamente il periodo di sospensione, con l’ordine di sottoporsi a visita medica entro sessanta giorni; la patente resterà comunque sospesa fino all'esito della visita medica.

La sospensione disposta dal Prefetto in questa fase (ossia subito dopo il ritiro della patente) ha natura provvisoria e cautelare ed è stabilita in genere per un anno al massimo.

La durata complessiva della sospensione verrà stabilita solo alla fine del processo penale, se risulterà effettivamente accertato il reato di guida in stato di ebbrezza; in ogni caso andrà sottratto il "presofferto", ossia il periodo di sospensione già scontato in via cautelare.

Sospensione a seguito di condanna

In caso di condanna in sede penale, il giudice stabilirà la durata definitiva della sospensione, nei limiti indicati dall'articolo 186 del Codice della Strada (salva la detrazione del "presofferto").

Precisamente:

  1. se il tasso alcolemico è superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l), la sospensione della patente sarà da tre a sei mesi;
  2. se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l, la sospensione della patente sarà da sei mesi ad un anno;
  3. se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l, la sospensione della patente va da uno a due anni (e vi sarà anche il sequestro e la confisca del veicolo). Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato (per cui in tal caso non potrà essere confiscato), la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio.
  4. in caso di incidente stradale provocato dal conducente in stato di ebbrezza, i periodi di sospensione della patente sono raddoppiati. Se tuttavia il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro, si avrà la revoca della patente.
  5. nel caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti della Polizia Stradale, la sospensione sarà da sei mesi a due anni. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è prevista la revoca della patente di guida.

Revoca della patente

La revoca della patente per guida in stato di ebbrezza si applica in caso di condanna penale, quando:

  • se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l, in caso di recidiva nel biennio;
  • in caso di incidente stradale provocato dal conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro;
  • nel caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti della Polizia Stradale, se il soggetto è stato già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato.

Per riavere la nuova patente, bisognerà attendere almento tre anni dalla data di accertamento del reato (articolo 219, comma 3 ter, del Codice della strada).

Se la revoca è a seguito di incidente stradale con lesioni colpose gravi (art. 590 bis Codice Penale) l'interessato può conseguire una nuova patente dopo almeno cinque anni dalla revoca (ma può anche essere disposto un termine maggiore). Se la revoca è a seguito di incidente stradale con lesioni mortali (art. 589 bis Codice Penale) l'interessato può conseguire una nuova patente dopo almeno dieci anni dalla revoca (ma può anche essere disposto un termine maggiore).  

Conseguenze sul lavoro

Il licenziamento di chi venga fermato alla guida in stato di ebbrezza, durante il turno di "reperibilità", subendo il ritiro della patente, è illegittimo (Cassazione, sentenza del 7 settembre 2011, n. 23063).

Si tratterebbe, infatti, di una sanzione sproporzionata rispetto al fatto.

Secondo i giudici "l'essere inserito nel turno di reperibilità non può essere equiparato all’essere in servizio effettivo e nell’espletamento delle mansioni lavorative".

Ad ogni modo, "lo stato di ebbrezza non può avere immediatamente riflessi sul vincolo fiduciario" ma è necessario comunque considerare le circostanze concrete ed il contesto dell'avvenimento.

Inoltre, va considerata anche la presenza o meno di precedenti disciplinari, nonchè le disposizioni del contratto collettivo (nel caso di specie il contratto collettivo prevedeva per una comportamento peggiore - ossia la manifesta ubriachezza - una sanzione più lieve: l'ammonizione o al massimo la sospensione disciplinare).

Come riavere la patente

Impugnare l'ordinanza di sospensione

Il provvedimento di sospensione della patente può essere impugnato mediante ricorso al Giudice di Pace entro trenta giorni dalla notifica.

Il ricorso, quindi, non va proposto contro il verbale redatto al momento del ritiro della patente, ma contro la successiva ordinanza di sospensione adottata dal Prefetto.

E' importante sapere che l’ordinanza deve essere emessa entro un lasso di tempo ragionevole, tale da consentire una giustificazione della sua funzione cautelare. Si ritiene che non si possa andare oltre i 90 giorni dalla infrazione, pena l'illegittimità della sospensione (Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n. 13226 del 6 giugno 2007; Cassazione, sentenza n. 19955 del 26 settembre 2007).

L’impugnazione della sospensione provvisoria è opportuna se vi è ragionevole possibilità di essere assolti in sede penale (nel qual caso la sospensione cautelare della patente sarebbe un'ingiusta misura), oppure se si rischia di scontare in via cautelare una sospensione della patente superiore a quella che il Giudice penale potrebbe determinare in via definitiva (laddove ad esempio si vogliano svolgere i lavori di pubblica utilità dimezzando così il periodo di sospensione della patente).

Lavori di pubblica utilità

In caso di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza, si può chiedere la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità.

In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, si hanno diversi vantaggi:

  • il periodo di sospensione della patente viene ridotto a metà;
  • si evita la confisca del veicolo sequestrato;
  • il reato si estingue.

E in caso di revoca della patente? Al riguardo la norma nulla dice.

Sul punto è intervenuta la Cassazione (sentenza del 12 dicembre 2018 n. 56962), secondo cui deve farsi riferimento all'articolo 224 del Codice della strada, che stabilisce la competenza del Prefetto (e non del Giudice) in merito alla revoca della patente.

Pertanto:

  • in caso di esito positivo della attività, il giudice dovrà dichiarare l'estinzione del reato e disporre, di conseguenza, la trasmissione degli atti al prefetto. Spetterà poi al prefetto applicare, eventualmente, la revoca della patente.
  • in caso di esito negativo, il giudice dovrà revocare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con ripristino della pena principale ed anche della sanzione accessoria della revoca della patente, che consegue ex lege. 

La Cassazione conclude, quindi, che in pendenza del lavoro di pubblica utilità, la sanzione accessoria della revoca della patente debba ritenersi sospesa "trattandosi di sanzione in ordine alla quale il giudice stesso potrebbe, per cosi dire, "perdere" il potere di provvedere sulla stessa in via definitiva, nel caso di positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, avuto riguardo all'estinzione del reato ed alla conseguente devoluzione al prefetto della competenza a provvedere sulla ripetuta sanzione accessoria".

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