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False dichiarazioni per il Reddito di Cittadinanza

Pubblicato in: Diritto penale

Il reato di false dichiarazioni ex art. 7 D.L. 4/2019 non sussiste se il dichiarante aveva comunque tutti i requisiti per ottenere il beneficio

Dichiarazioni false che non incidono sui requisiti

Dichiarare dati non veritieri nella domanda per il Reddito di Cittadinanza costituisce reato solo se la falsità serve a ottenere un sussidio non spettante o di importo superiore al dovuto.

Questo è quanto stabilito dalle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione con la sentenza n. 49686/2023, risolvendo un lungo contrasto giurisprudenziale e tutelando chi, pur avendo commesso un'irregolarità formale, possedeva comunque tutti i requisiti per accedere al beneficio.

Prima dell'intervento delle Sezioni Unite, la giurisprudenza era divisa su come interpretare le false dichiarazioni o le omissioni nella domanda per il Reddito di Cittadinanza.

L'orientamento più severo (minoritario) riteneva che il reato scattasse automaticamente al momento della presentazione della falsa dichiarazione, indipendentemente dalla verifica dei requisiti sostanziali. Secondo questa tesi, dunque, veniva punita la mera violazione del "dovere di lealtà" del cittadino verso lo Stato.

L'orientamento più garantista (accolto dalle Sezioni Unite) affermava invece che la legge punisce solo chi agisce "al fine di ottenere indebitamente il beneficio".

Con la sentenza n. 49686/2023, la Cassazione ha confermato che il bene tutelato dalla norma è il patrimonio pubblico, non un generico dovere morale di trasparenza.

Nel quadro attuale, dunque, possono verificarsi tre scenari diversi: 

  1. Assenza totale dei requisiti: il richiedente non aveva diritto al sussidio e ha mentito per ottenerlo. Il reato sussiste.
  2. Importo maggiorato: il richiedente aveva diritto al sussidio, ma ha falsificato i dati per ricevere una somma più alta. Il reato sussiste.
  3. Falso "innocuo" (requisiti comunque presenti): il richiedente ha omesso un dato o inserito un'informazione errata, ma anche considerando la situazione reale avrebbe avuto ugualmente diritto allo stesso identico importo. Il reato non sussiste per mancanza di offensività.

Il requisito della residenza "decennale"

Il principio sopra esposto assume un'importanza decisiva anche in relazione al requisito della residenza decennale, recentemente ridotto a cinque anni dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia UE.

Moltissimi procedimenti penali, infatti, sono nati proprio a carico di cittadini italiani, comunitari o stranieri che, pur avendo dichiarato nella domanda di risiedere in Italia da almeno dieci anni, risultavano anagraficamente residenti da un periodo inferiore.

Su questo punto è intervenuta una vera e propria svolta normativa e giurisprudenziale.

In primo luogo è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza del 29 luglio 2024, cause riunite C-112/22 e C-223/22), che ha dichiarato il requisito della residenza decennale discriminatorio e contrario al diritto UE per i cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, ritenendo illegittima anche la conseguente sanzione penale.

A seguire, si è espressa la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 31/2025, che ha dichiarato incostituzionale il requisito dei 10 anni di residenza, riducendo la soglia legittima a 5 anni (coerentemente con la disciplina europea sul soggiornante di lungo periodo). Orbene, combinando l'intervento della Corte Costituzionale con il principio fissato dalle Sezioni Unite n. 49686/2023, ne deriva che:

  • se l'imputato risiedeva in Italia da almeno 5 anni al momento della domanda, la falsa dichiarazione sul possesso dei 10 anni di residenza non costituisce reato. Venuto meno il requisito illegittimo dei 10 anni, il soggetto aveva infatti pieno diritto al sussidio e la sua condotta risulta priva di offensività (non essendoci alcun danno economico per lo Stato);
  • se l'imputato risiedeva in Italia da meno di 5 anni, il reato continua invece a sussistere, poiché mancava anche il requisito minimo costituzionalmente legittimo per ottenere il beneficio.

Abrogazione del Reddito di Cittadinanza

Un'altra questione riguarda gli effetti dell'abrogazione del Reddito di Cittadinanza (sostituito dall'Assegno di Inclusione a partire dal 1° gennaio 2024) sui processi penali in corso o comunque sui fatti antecedenti al 1 gennaio 2024.

Al riguardo, il legislatore ha previsto espressamente (articolo 13, comma 3, Decreto Legge n. 48/2023) che continuano ad essere punibili i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023, ai quali si applicano le disposizioni del vecchio articolo 7 del Decreto Legge 4/2019.

Pertanto i processi pendenti per false dichiarazioni o omesse comunicazioni di variazioni reddituali avvenute entro tale data proseguono regolarmente, salva l'assoluzione per chi possedeva i requisiti sostanziali, secondo i principi sopra detti.

Le sanzioni

L'articolo 7 del Decreto Legge 4/2019 prevede le seguenti sanzioni, in caso di condanna:

  • reclusione da 2 a 6 anni per false dichiarazioni o omissioni in sede di prima domanda
  • reclusione da 1 a 3 anni per la mancata comunicazione tempestiva di variazioni patrimoniali o reddituali successive

La condanna per false dichiarazioni comporta la decadenza retroattiva dal beneficio e il conseguente obbligo di restituire all'INPS tutte le somme indebitamente riscosse.

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