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Corte Costituzionale, sentenza 11 febbraio 2014: scompare la parificazione tra droghe pesanti e leggere

Pubblicato in: Diritto penale

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale dell'11 febbraio 2014, viene meno l'equiparazione tra droghe pesanti e leggere

La Corte costituzionale, con sentenza dell’11 febbraio 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale - per violazione dell’articolo 77, secondo comma, della Costituzione - degli articoli 4 bis e 4 vicies ter del Decreto legge del 30 dicembre 2005, n. 272, così rimuovendo le modifiche apportate con le norme dichiarate illegittime agli articoli 73, 13 e 14 del D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di stupefacenti).

Per effetto della dichiarazione di incostituzionalità, è venuta meno la "parificazione" tra le sostanze stupefacenti "pesanti" (quali, ad esempio, cocaina ed eroina) e "leggere" (ad esempio, hashish e marijuana).

Le principali conseguenze sono:

  • le sanzioni penali e amministrative, previste dagli articoli 73 e 75 del D.P.R. n. 309/90, dovranno essere differenziate a seconda che si tratti di droghe pesanti o leggere (mentre, prima della pronuncia di inconstituzionalità, il trattamento sanzionatorio era il medesimo);
  • se la condotta incriminata ha per oggetto sia "droghe pesanti" sia "droghe leggere", si configurano due fattispecie di reato differenti, avvinte dal vincolo della continuazione, e non più una sola fattispecie.

Si torna quindi al sistema tabellare anteriore alla Legge Fini-Giovanardi (Legge 21 febbraio 2006, n. 49), distinguendo tra droghe "pesanti" (tabelle I e III) e droghe "leggere" (tabelle II e IV).

In particolare, le tabelle I e III, relative alle "droghe pesanti" (ossia quelle in grado di produrre effetti sul sistema nervoso centrale e di determinare dipendenza fisica o psichica nell’assuntore), ricomprendono tra l'altro:

  • l’oppio e i suoi derivati;
  • le foglie di coca e i suoi alcaloidi;
  • le anfetamine ad azione eccitante sul sistema nervoso (tra le quali l’ecstasy o MDMA);
  • il tetraidrocannabinolo (che è il principio attivo dell’hashish) e i suoi analoghi;
  • i barbiturici ad alto effetto ipnotico e sedativo.

Le tabelle II e IV, relative, invece, alle "droghe leggere" (per le quali i pericoli di induzione di dipendenza fisica e psichica sono di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III), comprendono tra l'altro:

  • la cannabis indica e i suoi derivati (hashish, marijuana);
  • i prodotti di corrente impiego terapeutico che, presentando nella loro composizione talune delle sostanze indicate nelle tabelle I e III, potevano presentare problemi di dipendenza.

La pronuncia di incostituzionalità ha delle conseguenze anche sul piano probatorio, allorquando occorra dimostrare se la detenzione della droga era destinata a un uso non esclusivamente personale (ossia, al mercato).

A tal fine, non potrà più farsi riferimento al parametro quantitativo della quantità media detenibile (q.m.d.) di cui al Decreto ministeriale dell' 11 aprile 2006, che a sua volta è travolto dalla declaratoria di illegittimità costituzionale.

Potrà tuttavia farsi riferimento ai principi che erano già stati elaborati dalla giurisprudenza, nella vigenza della Legge Vassalli-Jervolino (Legge n. 162/90).

Precisamente, la giurisprudenza riteneva che, in assenza della flagranza dello spaccio, la prova della destinazione illecita della sostanza detenuta doveva ricavarsi dalle circostanze oggettive e oggettive della vicenda, utilizzando proprio quegli elementi fattuali che poi erano stati trasfusi normativamente nell’articolo 73, comma 1-bis, lettera a), del Dpr n. 309 del 1990.

La prova della destinazione della sostanza stupefacente allo spaccio, quindi, può essere tratta da qualsiasi elemento o dato indiziario che - con rigore, univocità e certezza - consenta di inferirne la sussistenza attraverso un ragionamento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza. In una tale ottica, elemento di primaria importanza è costituito dal dato quantitativo, e, quando esso non sia da solo rilevante, può farsi ricorso a ulteriori acquisizioni, indicative del fine di spaccio: esemplificando, qualità o meno di tossico-dipendente del detentore, compimento di pregressi fatti sintomaticamente rivelatori di dedizione allo spaccio, modalità della custodia della droga, possesso di materiali e strumenti idonei al dosaggio, condizioni economiche dell’imputato e ogni altra circostanza che possa ritenersi indice rivelatore della destinazione allo spaccio (Cassazione, sentenza del 13 maggio 1997).

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