La Cassazione, con la sentenza del 24 gennaio 2011, n. 2267, ha affermato che il minore che danneggia la casa dei genitori per farsi notare all'esterno commette il reato di danneggiamento, e non di maltrattamenti, in quanto la sua azione è rivolta esclusivamente contro i beni, e non contro la persona dei genitori.
Deve applicarsi, pertanto, l'articolo 649, comma 1, del Codice penale, secondo cui non è punibile chi commette un reato contro il patrimonio, senza violenza alla persona, in danno:
- del coniuge non legalmente separato;
- di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;
- di un fratello o di una sorella che con lui convivano.