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Coppie di fatto: diritto al risarcimento anche se non c'è coabitazione

Pubblicato in: Separazioni e divorzi

Il convivente more uxorio ha diritto al risarcimento del danno in caso di perdita di vita dell'altro, anche a prescindere dalla coabitazione

La Cassazione ha stabilito l'importante principio secondo cui l'elemento della "coabitazione" non è indispensabile affinchè possa ritenersi sussistente una convivenza "more uxorio" (Cassazione, sentenza del 13 aprile 2018, n. 9178/18).

Secondo i giudici di legittimità, infatti, la convivenza more uxorio è caratterizzata da un legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale due persone assumono spontaneamente reciproci impegni di assistenza morale e materiale, così da essere assimilabile ad un rapporto coniugale.

Tale definzione trova il suo supporto normativo nell'articolo 1 della Legge n. 76/2016 secondo cui "si intendono per 'conviventi di fatto' due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile".

Ai fini dell'accertamento della convivenza more uxorio, è quindi necessario considerare l'intero complesso delle circostanze di fatto che riguarda la coppia, quali ad esempio l'esistenza di un progetto di vita comune, la compartecipazione alle spese familiari, la prestazione di reciproca assistenza, l'esistenza di un conto corrente comune, e quant'altro.

In questo contesto, l'elemento della  coabitazione ha certamente valore indiziario dell'esistenza di un rapporto affettivo stabile e duraturo ma non è indispensabile.

La Cassazione afferma espressamente che oggi la coabitazione "è un dato recessivo" che deve essere inteso come "semplice indizio o elemento presuntivo dell'esistenza di una convivenza di fatto, da considerare unitariamente agli altri elementi allegati e provati e non come elemento essenziale di essa, la cui eventuale mancanza di per sè possa legittimamente portare ad escludere l'esistenza di una convivenza".

Esistono infatti famiglie, siano esse di fatto o fondate sul matrimonio, che si formano senza neppure avere una casa comune, intesa come casa dove si svolge la vita familiare, in quanto ognuno dei due, vuoi per impegni professionali vuoi per particolari esigenze personali, è costretto a vivere o a trascorrere la gran parte della settimana o dle mese in un luogo lontano dall'altro.

Sulla scorta di questi principi, la Cassazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore di una donna per la morte del compagno, seppur non coabitanti.

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