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Condanna penale: è motivo di licenziamento?

Pubblicato in: Lavoro e previdenza

Illegittimo il licenziamento prima della sentenza penale di condanna definitiva

L'articolo 153 del CCNL prevede la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro in presenza di una condanna penale inerente a reato commesso dal lavoratore nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.

Tale regola, tuttavia, si applica solo dopo che la sentenza penale di condanna sia passata in giudicato, ossia dopo che siano decorsi i termini per impugnarla.

Il licenziamento comminato prima di questo momento, pertanto, è invalido e va annullato, con conseguente reintegra nel posto di lavoro.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 20159/2007, per la quale, quand'anche la condanna sia di per sé sufficiente a determinare la crisi e il venir meno del rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore, è necessario comunque attendere il giudicato prima di procedere al licenziamento.

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