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Cartelle e contributi previdenziali: l'orientamento del Tribunale di Roma

Pubblicato in: Tributi e riscossione

Termini e legittimazione passiva in tema di opposizione a cartelle esattoriali per contributi previdenziali ed assistenziali (Tribunale di Roma, sentenza del 9 febbraio 2012)

Si riporta l'orientamento del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in materia di cartelle esattoriali aventi ad oggetti crediti di natura previdenziale, espresso con la recentissima sentenza del 9 febbraio 2012.

Mezzi di tutela

Il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:

  1. proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'articolo 24, comma 6 , del Decreto Legislativo n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
  2. proposizione di opposizione ai sensi dell'articolo 615 del codice di procedura civile per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (articolo 615, comma 1, del codice di procedura civile) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (articolo 615, comma 2 , e articolo 618 bis del codice di procedura civile);
  3. proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'articolo 617 del codice di procedura civile, ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (articolo 617, comma 2 del codice di procedura civile) o meno (articolo 617, comma 1 del codice di procedura civile): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (Cassazione, sentenza del 18 novembre 2004, n. 21863).

Sulla legittimazione passiva

In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, il soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore in quanto, mentre la formulazione originaria dell'articolo 24, comma 5 , del citato Decreto Legislativo n. 46/1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato "anche al concessionario", tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'articolo 4, comma 2 ter del Decreto Legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni in Legge 22 novembre 2002, n. 265.

Il concessionario del servizio di riscossione deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma dell'articolo 25 del d.P.R. 602 del 1973, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata).

La conferma testuale dell'affermazione secondo la quale avverso la cartella di pagamento siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene:

  • sia nella formulazione dell'articolo 24, comma 6, del Decreto Legislativo n. 46 del 1999, a norma del quale "il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile";
  • sia in quella dell'articolo 29, comma 2, del medesimo decreto legislativo, a norma del quale "alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie".
    Il citato articolo 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo attualmente vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente infatti le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile (fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni), né le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
    Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617 del codice di procedura civile, ovverosia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa.

Sul termine per l'opposizione

Come è noto, l'articolo 24, comma 5, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 prevede che contro l'iscrizione a ruolo il contribuente possa proporre opposizione entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Sul punto la Suprema Corte, decidendo sulla natura del termine, ha dichiarato che in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 46/1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo; la Corte ha precisato che alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore (Cassazione, sentenza n. 21365/2010, n. 17978/2008, n. 4506/ 2007).

A fronte della rituale notifica delle cartelle esattoriali i debiti in esse riportati diventano incontrovertibili.

Fatti estintivi sopravvenuti

Tuttavia, il decorso del termine di quaranta giorni, non esclude la possibilità di far valere vicende successive alla notifica delle cartelle (per esempio la prescrizione dei crediti maturata successivamente alla definitività della cartella esattoriale, ovvero estinzione del debito per pagamento intervenuto successivamente a tale momento).

Infatti, l'incontrovertibilità del titolo non può escludere la rilevanza di vicende ad esso successive, quali per esempio l'estinzione del debito per intervenuto pagamento ovvero l'intervenuta prescrizione successivamente alla notifica della cartella esattoriale.

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