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Avvocati: illegittima l'astensione dalle udienze se l'imputato è detenuto

Pubblicato in: Diritto penale

Corte Costituzionale, sentenza n. 180/2018: non è più consentita l'astensione dalle udienze, se l'imputato è in custodia cautelare

Il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze, all'articolo 4, consente ai difensori di astenersi anche in processi con detenuti in custodia cautelare, a meno che gli imputati stessi non chiedano espressamente che si proceda nonostante i difensori abbiano aderito all'astensione collettiva dalle udienze.

Il codice trova il suo fondamento legislativo nell'articolo 2-bis della Legge 13 giugno 1990, n. 146 (Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge).

Orbene su tale possibilità di astensione, il Tribunale ordinario di Reggio Emilia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, ritenendo violati i diritti di libertà personale, costituzionalmente garantiti.

E infatti l'astensione dalle udienze - ove consentita - comporterebbe un rinvio dell'udienza con l'effetto di sospendere i termini di custodia cautelare ai sensi dell'articolo 304 del Codice di procedura penale.

Conseguentemente, l'imputato, presunto non colpevole, subisce restrizioni della libertà personale per motivi diversi da quelli espressamente considerati dalla legge.

Non è ammissibile - continua il Tribunale - che sia rimessa alla volontà dell'imputato la scelta in ordine alla restrizione della propria libertà personale, atteso che la durata della custodia cautelare in carcere può e deve dipendere dalla legge.

Solo le esigenze cautelari e i tempi ragionevoli dell'accertamento giudiziale possono determinare la durata della custodia cautelare e non anche il rinvio dell’udienza per consentire al difensore di aderire all’astensione collettiva, che esprime un valore, pur tutelato a livello costituzionale, subvalente rispetto al diritto di libertà dell’imputato.

Orbene, la Corte Costituzionale, con sentenza del 27 luglio 2018, n. 180, ha accolto pienamente le argomentazioni sopra esposte, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2-bis della Legge 13 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati dalle udienze  interferisca con la disciplina della libertà personale dell'imputato.

 

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