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Visto di ingresso e permesso di soggiorno per studio

Pubblicata in: Immigrazione

Come chiedere il visto di ingresso ed il permesso di soggiorno per studio: presentazione della domanda, conversione e rinnovo del permesso, limite delle quote flussi.

  1. Il visto di ingresso per studio
  2. I documenti necessari
  3. Presentazione della domanda
  4. Il permesso di soggiorno per studio
  5. Rinnovo del permesso
  6. Conversione del permesso

Il visto di ingresso per studio

Il visto per studio consente l’ingresso in Italia, per un soggiorno di breve (90 giorni – tipo C) o lunga durata (da 91 a 365 giorni – tipo D) allo straniero che intenda seguire corsi universitari, corsi di studio o di formazione professionale presso Istituti riconosciuti o comunque qualificati, ovvero allo straniero che sia chiamato a svolgere attività culturali e di ricerca.

Per l’accesso ai corsi di formazione e ai tirocini professionali ogni anno sono previste apposite quote che prevedono il numero massimo dei visti per studio da rilasciare.

Per i corsi universitari, le quote vengono stabilite in base alle disponibilità comunicate al Ministero dagli stessi Atenei.

Il visto viene rilasciato entro 90 giorni ed ha una durata uguale a quella del corso che si intende seguire, ma in ogni caso non superiore ad un anno.

Il richiedente deve avere un'età superiore a 14 anni.

Contro il diniego del visto di ingresso per studio è possibile presentare ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento.

I documenti necessari

I documenti necessari per il rilascio del visto di ingresso per studio sono:

  1. formulario per la domanda del visto d'ingresso;
  2. fotografia recente in formato tessera;
  3. documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno 3 mesi a quella del visto richiesto;
  4. certificato di iscrizione al corso di formazione professionale o di specializzazione prescelto, rilasciato dalla scuola o dall’ente italiano. In proposito si precisa che per l’iscrizione ai corsi universitari il cittadino extracomunitario dovrà presentare la documentazione relativa al titolo di studio conseguito nel paese di origine e un attestato di conoscenza della lingua italiana;
  5. documenti che provano la disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento nella misura prevista dalla Direttiva del Ministero dell'Interno del 1.3.2000.
    Per dimostrare il possesso di adeguati mezzi di sostentamento, lo straniero può esibire denaro contante, traveler's cheques, carte di credito, lettera di credito bancario di istituto estero che assicuri che si dispone della somma, certificazione che provi che già si dispone presso una banca italiana della suddetta somma, mediante bonifico o versamento proveniente dall’estero oppure, se non dispone di mezzi propri, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria effettuata da un cittadino italiano o da un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia a favore dell'interessato;
  6. documenti che provano che si ha la somma necessaria per il viaggio di ritorno nel proprio Paese dopo aver seguito il corso di studio (ad esempio il biglietto di ritorno);
  7. dimostrazione della disponibilità in Italia di un alloggio (vouchers turistici, prenotazione alberghiera oppure dichiarazione di ospitalità da parte di un residente in Italia);
  8. assicurazione sanitaria per le spese per il ricovero ospedaliero d'urgenza e le spese di rimpatrio con copertura adeguata e valida per tutti i Paesi dell'area Schengen, se non si ha diritto all’assistenza sanitaria in Italia in virtù di accordi o convenzioni in vigore con il Paese d’origine.

Presentazione della domanda

La domanda di visto va presentata dall'interessato alla Sezione Visti dell’Ambasciata d’Italia o Ufficio Consolare competente per il luogo di residenza del richiedente.

Lo straniero, di regola, deve rivolgersi alla Rappresentanza diplomatico-consolare personalmente, anche per essere sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno.

La domanda deve essere presentata per iscritto, sull’apposito modulo, compilato, sottoscritto dallo straniero e corredato di una foto tessera.

Al modulo di domanda vanno allegati i documenti sopra indicati.

Il permesso di soggiorno per studio

Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, il cittadino straniero deve richiedere il permesso di soggiorno per motivi di studio.

Contro il rifiuto del permesso di soggiorno per studio è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento.

Il titolare di permesso di soggiorno per studio può:

  • recarsi nei paesi dell’Area Schengen per periodi inferiori a 3 mesi senza adempiere a nessun obbligo formale ed esente da visto di ingresso;
  • richiedere la cittadinanza italiana dopo 10 anni di residenza;
  • fare richiesta di nulla osta al ricongiugimento familiare;
  • iscriversi al S.S.N. - Servizio Sanitario Nazionale - volontariamente pagando una quota forfettaria a titolo partecipativo o sottoscrivere un’assicurazione per malattia ed infortunio privata (eccetto coloro che hanno convertito il permesso da motivi familiari a motivi di studio al compimento della maggiore età per i quali l'iscrizione al SSN continua ad essere obbligatoria e quindi gratuita);
  • esercitare attività lavorativa ma non per più di 20 ore a settimana, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore (non è necessaria la stipula del contratto di soggiorno).

Riguardo le modalità di presentazione della domanda, bisogna fare una distinzione tra chi entra in Italia per frequentare un corso universitario e chi entra in Italia per frequentare corsi di formazione e tirocini professionali.

Per i corsi universitari

Per i corsi universitari (compresi i master ed i dottorati), il rilascio del permesso di soggiorno (come anche del visto di ingresso) è sottoposto al limite delle quote stabilite dal decreto-flussi, in base alle disponibilità comunicate dagli stessi Atenei.

Il permesso, inoltre, potrà essere convertito alla scadenza in permesso per lavoro per gli studenti che abbiano conseguito in Italia il titolo accademico, un master universitario, un dottorato, un diploma o attestato di perfezionamento.

Se si deve sostenere una prova di ingresso per l'ammissione alla facoltà universitaria, la domanda del primo permesso di soggiorno deve essere presentata tramite l'invio del kit postale.

Verrà rilasciato un permesso di breve durata (in genere 3 mesi).

Se si viene ammessi, si invia un'altra domanda, sempre tramite kit postale.

Verrà rilasciato un permesso di durata annuale.

Trenta giorni prima della scadenza, deve essere chiesto il rinnovo del permesso, inviando il kit postale ed allegando, tra l'altro, la fotocopia della certificazione attestante il superamento di almeno un esame di profitto per il primo rinnovo e di due per i successivi.

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 154/2007 il permesso di soggiorno per studio può essere rinnovato anche qualora si cambi il corso o la sede del corso.

Per i corsi di formazione e tirocini professionali

Per questi corsi il rilascio del permesso di soggiorno (come anche del visto di ingresso) è sottoposto al limite delle quote stabilite annualmente con il decreto-flussi.

Al termine del corso di formazione o tirocinio il permesso potrà essere convertito in permesso per motivi di lavoro sempre nell'ambito del decreto-flussi, presentando la domanda nei tempi stabiliti dal decreto stesso.

La richiesta di permesso di soggiorno va inviata alla Questura competente per territorio tramite kit postale allegando: la fotocopia di tutto il passaporto, fotocopia della certificazione attestante il corso di studio da seguire vistata dall’ambasciata italiana, fotocopia della polizza assicurativa per malattia ed infortunio.

Il permesso di soggiorno avrà la stessa validità indicata dal visto di ingresso (in genere corrispondente alla durata del corso di studi o tirocinio che si intende seguire).

Rinnovo del permesso

Il permesso di soggiorno per studio può essere rinnovato solo se il visto di ingresso è stato rilasciato per la frequenza di un corso di studio pluriennale.

Il permesso di soggiorno per studio non può essere in ogni caso rinnovato per più di tre anni oltre la durata del corso di studi pluriennale.

Il permesso di soggiorno per studio non può essere utilizzato o rinnovato per la frequenza di un corso di studi diverso da quello per il quale è stato concesso il visto ad eccezione del transito ad altra facoltà concesso dalla Autorità accademica e dell'accesso ad un corso di tipo universitario intrapreso al termine della frequenza in Italia di un corso di livello medio/superiore.

Conversione del permesso

Il permesso di soggiorno per studio e formazione può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo (articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo n. 286/98; articolo 14, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 394/99).

Per ottenere la conversione è necessario:

  • presentare la domanda prima della scadenza del permesso;
  • stipulare il contratto di soggiorno per lavoro (in caso di lavoro subordinato);
  • ottenere la certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 286/98 (in caso di lavoro autonomo).

Riguardo il limite delle quote-flussi vanno fatte le seguenti precisazioni.

La conversione è consentita al di fuori delle quote-flussi nei seguenti casi (articolo 14, comma 5, del D.P.R. n. 394/99):

  1. nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età;
  2. nei confronti di stranieri che abbiano conseguito in Italia uno dei seguenti titoli accademici:
    • laurea (3 anni, 180 crediti formativi universitari);
    • laurea Specialistica (300 crediti, comprensivi dei 180 crediti universitari della Laurea o 180 CFU della Laurea oltre ai 120 CFU per la Laurea magistrale);
    • diploma di specializzazione (minimo 2 anni);
    • dottorato di ricerca (minimo 3 anni);
    • master Universitario di I livello (durata minimo 1 anno - 60 crediti), cui si accede con la laurea;
    • master universitario di II livello (minimo 60 crediti universitari) cui si accede con il diploma di laurea.

Questi titoli sono stati indicati dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, con i decreti n. 509/99 e n. 207/04.

Il numero dei permessi di soggiorno così convertiti verrà decurtato dalle quote-flussi disponibili, stabilite dal successivo decreto ministeriale.

In tutti gli altri casi (ad esempio: stranieri che hanno svolto corsi di formazione o tirocini professionali), la conversione è possibile solo nei limiti delle quote-flussi, presentando la domanda nei tempi stabiliti dal decreto ministeriale.

Per altro, nel caso di corsi di formazione e tirocini professionali, la conversione potrà essere chiesta solo al termine del corso o del tirocinio.

Conversione in caso di contratto a progetto

Ci si chiede se il permesso di soggiorno per studio o formazione possa essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro nel caso in cui lo straniero firmi un "contratto a progetto".

Sul punto il Ministero del lavoro, a seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute alla Direzione generale dell’immigrazione, ha ammesso tale conversione, affermando che “per gli stranieri extracomunitari già regolarmente soggiornanti in Italia è ammissibile la conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in corso di validità in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, anche in presenza di contratto cd. a progetto” (nota del 22 luglio prot.23/II/0003361/06).

Le Direzioni provinciali del lavoro, tuttavia, dovranno accertare, in base alla documentazione presentata dallo straniero, il carattere autonomo (e non subordinato o parasubordinato) del contratto a progetto.

Secondo il Ministero, infatti, “il lavoro a progetto non tende ad assorbire tutti i modelli contrattuali riconducibili in senso lato all’area della cosiddetta parasubordinazione” per cui “è necessaria un'attenta verifica da parte delle DPL circa i requisiti qualificanti della fattispecie”.

La nota specifica anche che tale orientamento non è valido per i nuovi ingressi dall'estero, ma solo per le conversioni del permesso di soggiorno.

Come si presenta la domanda di conversione

La domanda di conversione in permesso di soggiorno per lavoro deve essere inoltrata al competente Sportello Unico per l'immigrazione, tramite kit postale.

Le domande di conversione possono essere presentate solo dopo la pubblicazione del decreto annuale di programmazione dei flussi di ingresso ed a decorrere dalla data indicata nel decreto stesso (salvo i casi in cui non si applica il limite delle quote).

Lo Sportello Unico ricevuta la domanda invia la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro, la quale provvede a verificare la disponibilità delle quote di ingresso e ne comunica l'esito allo Sportello. Nell'ipotesi in cui non vi sia disponibilità di quote, lo Sportello Unico ne dà comunicazione allo straniero.

In caso di lavoro subordinato, lo straniero verrà convocato presso lo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno e richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Lo Sportello provvede ad informa lo straniero circa la data in cui potrà ritirare il permesso di soggiorno.

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