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Pace fiscale - Decreto Legge 119/2018

Pubblicata in: Tributi e riscossione

Decreto Legge 119/2018 e Legge di conversione n. 138/2018: come funziona la rottamazione ter delle cartelle esattoriali

  1. Decreto Legge n. 119/2018
  2. Debiti ammessi
  3. Benefici
  4. Tempi di pagamento
  5. Presentazione della domanda
  6. Effetti della domanda
  7. Mancato pagamento delle rate
  8. Stralcio dei debiti fino a 1000 €

Decreto Legge n. 119/2018

Il 19 dicembre 2018 è entrata in vigore la Legge di conversione n. 136/2018 relativa al Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Decreto sulla "pace fiscale") che prevede la possibilità di definizione agevolata dei debiti pendenti con l’Agenzia della riscossione ("rottamazione ter").

Le condizioni sono molto simili alla precedente rottamazione, in quanto è prevista l'esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora, a fronte di un pagamento in unica soluzione o a rate (massimo dieci rate in cinque anni).

Debiti ammessi

I debiti per i quali si può chiedere la definizione agevolata sono quelli contenuti in ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Sono invece esclusi dalla definizione agevolata:

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la definizione agevolata consentirà di escludere solamente gli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Benefici

Come per la vecchia rottamazione, i debiti potranno essere estinti pagando solamente:

  • il capitale;
  • gli interessi diversi da quelli di mora;
  • l'aggio;
  • le spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento

Saranno quindi eliminate le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Tempi di pagamento

Il pagamento può essere effettuato in due modalità a scelta del contribuente:

  • in unica soluzione entro il 31 luglio 2019;
  • in massimo diciotto rate di pari importo con scadenze previste il 31 luglio; il 30 novembre 2019; il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

Con la prima e la seconda rata si dovrà saldare un importo per rata pari al 10% del debito complessivo. Il resto sarà pagato con le restanti rate di pari importo.

Se si sceglie il pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1 agosto 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2019 (termine prorogato al 31 luglio 2019 in base al Decreto Legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019), con le seguenti modalità alternative:

  • on line
  • via pec
  • direttamente presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate Riscossione

Entro lo stesso termine, è possibile anche integrare la dichiarazione eventualmente già presentata.

Può presentare la domanda anche chi ha in corso una precedente rateizzazione, o la rottamazione bis (quella in vigore dal 2017), a condizione che siano in regola con le rate scadute a luglio, settembre e ottobre, o altrimenti comunque saldate entro il 7 dicembre 2018.

In questo caso si rientra in automatico nei benefici della rottamazione della pace fiscale.

Possono inoltre aderire anche chi aveva aderito e poi è decaduto dai benefici della prima rottamazione, ma in questo caso non è richiesto il saldo delle rate scadute.

A seguito della presentazione della domanda, l'Agente della riscossione comunicherà entro il 30 giugno 2019 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonchè quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Effetti della domanda

A seguito della presentazione della domanda, relativamente ai carichi definibili:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; 
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  • non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • successivamente, il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Rateizzazioni in corso

Come accennato nel precedente paragrafo, le rateizzazioni in corso alla data della domanda di definizione agevolata vengono sospese fino alla scadenza della prima rata o dell'unica rata della definizione agevolata. 

Giudizi pendenti

Il contribuente che chiede di aderire alla definizione agevolata, assume contestualmente l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetti gli stessi ruoli.

I giudizi vengono sospesi dal giudice dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute.

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Mancato pagamento delle rate

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento della rata (oltre 5 giorni), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.

In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attivita' di recupero.

Inoltre il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Stralcio dei debiti fino a 1000 €

Un'altra novità prevista dal Decreto 119/2018 è lo stralcio dei debiti fino a 1000 € affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

In particolare l'articolo 4 del Decreto prevede che i debiti di importo residuo fino a mille euro, (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), alla data di entrata in vigore del decreto, sono automaticamente annullati, anche se per essi sia stata già inviata richiesta di definizione agevolata.

L'importo di 1000 € deve essere considerato per ogni singolo carico (e non quindi come debito complessivo).

Condizione per l'annullamento è che si tratti di carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Si tenga presente che:

  • le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite;
  • le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell'articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

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