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La cancellazione del fermo del veicolo

Pubblicata in: Tributi e riscossione

Come chiedere la cancellazione del fermo iscritto da Equitalia: presupposti e modalità

Il fermo del veicolo

Il fermo è un provvedimento amministrativo con cui l'Agente della riscossione (oggi Equitalia), a seguito del mancato pagamento di una o più cartelle esattoriali, "blocca" un bene mobile del debitore iscritto in pubblici registri (ad esempio, gli autoveicoli).

Il fermo è efficace dal momento in cui viene iscritto nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Da questo momento, il debitore, titolare del veicolo, non può più circolare, se non vuole incorrere in pesanti sanzioni.

Per approfondimenti sui casi di illegittimità del fermo e i mezzi di tutela a disposizione del contribuente, rimandiamo alla nostra precedente guida "Il fermo del veicolo nella riscossione a mezzo ruolo".

I presupposti per la cancellazione del fermo

Il contribuente ha diritto alla cancellazione del fermo nei seguenti casi:

  1. quando ha pagato interamente il debito successivamente all'iscrizione del fermo
  2. quando ha pagato interamente il debito prima dell'iscrizione del fermo
  3. quando ha ottenuto una sentenza che annulla il provvedimento di fermo
  4. quando ha ottenuto una sentenza che annulla le cartelle presupposte al fermo
  5. quando ha ottenuto una sentenza che dichiara non dovuto il credito preteso dall'Agente della riscossione (ad esempio, perchè prescritto)
  6. quando ha ottenuto lo sgravio o discarico del debito da parte dell'Ente creditore
  7. nel caso di vendita del veicolo anteriore all'iscrizione del fermo

Come ottenere la cancellazione del fermo

Nel caso indicato al precedente punto 1 (pagamento del debito dopo l'iscrizione del fermo), la cancellazione del fermo avviene a cura e spese del contribuente (in quanto è dipesa da un suo inadempimento).

Pertanto, dopo che il contribuente ha effettuato il pagamento del debito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione, dovrà recarsi presso gli uffici del PRA (o presso una delegazione ACI) e presentare una specifica richiesta di cancellazione.

Il contribuente dovrà produrre i seguenti documenti:

  • il provvedimento di revoca del fermo in originale, contenente i dati del veicolo, del debitore e l'importo del credito di cui si chiede la cancellazione (questo provvedimento viene rilasciato dall'Agente della riscossione al momento del pagamento);
  • il certificato di proprietà (C.d.P.), sul cui retro compilare la nota di richiesta, o il foglio complementare;
  • il modello NP-3 (se non si utilizza il C.d.P. come nota di richiesta).

Le spese per la cancellazione del fermo sono a carico del contribuente.

In particolare dovrà versare al PRA l'imposta di bollo, pari a € 32,00 (se si utilizza il retro del C.d.P. come nota di richiesta) oppure € 48,00 (se si utilizza il modello NP-3 come nota di richiesta).

A seguito dell'esito positivo della richiesta, viene cancellato il fermo amministrativo e viene rilasciato un nuovo certificato di proprietà.

Negli altri casi, indicati ai precedenti punti da 2 a 7, in cui essenzialmente l'iscrizione del fermo è dipesa da un errore dell'Ente o dell'Agente della riscossione, il contribuente non è tenuto ad alcun adempimento e non dovrà recarsi al PRA (o all'ACI).

In questi casi, infatti, poichè l'errore è imputabile all'Amministrazione o all'Agente della riscossione, sarà quest'ultimo a provvedere a propria cura e spese alla cancellazione del fermo, inoltrando direttamente una richiesta al PRA.

Qualora il contribuente voglia verificare l'effettiva avvenuta cancellazione del fermo potrà chiedere conferma presso Equitalia (che però non rilascerà un documento scritto, ma potrà solo confermare di aver inoltrato la richiesta al PRA) o altrimenti fare una visura al PRA (pagando i relativi costi).

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