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Illegittimità dell'iscrizione ipotecaria e del fermo del veicolo per le violazioni del Codice della Strada

Pubblicato in: Tributi e riscossione

L'Equitalia non può iscrivere ipoteca nè disporre il fermo del veicolo per le sanzioni previste dal Codice della Strada

Nella prassi è frequente che l'Agente della Riscossione (ossia le società Equitalia) iscriva ipoteca sugli immobili dei cittadini o disponga il fermo del veicolo a garanzia di sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

Secondo una parte della giurisprudenza, tuttavia, si tratta di una prassi illegittima.

Le misure dell'ipoteca e del fermo, infatti, sono previste dal D.P.R. 602/73 esclusivamente per debiti di natura "tributaria", ossia per le imposte sui redditi e per gli altri tributi (tasse od imposte) dovuti allo Stato o agli Enti Pubblici.

Nessuna norma nel nostro ordinamento autorizza l'Agente della Riscossione a disporre il fermo amministrativo degli autoveicoli o ad iscrivere ipoteca sugli immobili di proprietà del debitore per le sanzioni amministrative di cui al Codice della Strada.

In proposito la giurisprudenza ha affermato che “il campo di applicazione di questi speciali provvedimenti è dunque strettamente limitato ai carichi tributari, nulla del genere essendo previsto per le sanzioni amministrative vere e proprie, in particolare per quelle relative alle violazioni del Codice della Strada. Ne deriva che l’assenza di una norma rende illegittimo di per se il provvedimento di iscrizione ipotecaria per le sanzioni amministrative” (Cassazione sentenza del 01/02/2007, n. 2214; Giudice di pace di Roma, sentenza del 8 novembre 2007, n. 23278).

Cosa può fare il cittadino a fronte di un'ipoteca o di fermo disposti per questa tipologia di sanzioni?

Il rimedio è quello di impugnare l'iscrizione di ipoteca o il fermo del veicolo dinanzi all'Autorità giudiziaria competente.

In particolare potrebbe proporre opposizione ai sensi dell'articolo 615 del Codice di procedura civile dinanzi al Giudice di Pace del luogo ove si trova l'immobile (nel caso di ipoteca, se l'esecuzione è già iniziata) o nel luogo ove si trova la sede legale dell'Agente della Riscossione (nel caso del fermo del veicolo o nel caso di ipoteca se l'esecuzione non è ancora iniziata).

In tale sede dovrà contestare l'illegittimità dell'ipoteca o del fermo e chiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

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