Indebito INPS - irripetibilità delle pensioni
Spesso accade che l'INPS richieda, anche a distanza di anni, la restituzione di pensioni arretrate erroneamente corrisposte.
Si parla allora di "indebito", ossia di somme erogate per errore, le quali in virtù della norma generale di cui all'articolo 2033 del Codice civile, andrebbero restituite.
Tuttavia, trattandosi di pensioni, e più in generale di prestazioni previdenziali o assistenziali, esiste una specifica normativa di settore, che sancisce l'irripetibilità delle somme pur erroneamente versate, purchè non vi sia stato dolo da parte dell'interessato.
La Cassazione in particolare afferma la necessità di tutelare la buona fede del cittadino che ha incolpevolmente fatto affidamento sulla correttezza dell'operato dell'INPS. Va anche considerato che le prestazioni pensionistiche, anche se indebite, sono solitamente destinate a soddisfare bisogni primari del pensionato e della sua famiglia (Cassazione, sentenza del 9 novembre 2018, n. 28771).
Questi principi valgono sia per le prestazioni previdenziali (ad esempio, la pensione di vecchiaia) sia per le prestazioni assistenziali (ad esempio, l'accompagno), cone le seguenti precisazioni.
Prestazioni previdenziali
Per le prestazioni previdenziali, vi è una norma specifica che prevede l'irripetibilità dei ratei già corrisposti.
Si tratta dell'articolo 52 della Legge n. 88/1989 e dell'articolo 13 della Legge n. 412/1991 secondo cui qualora siano state riscosse rate pensionistiche non dovute, non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
In particolare, l'indebito pensionistico è irripetibile in presenza delle seguenti condizioni:
- le somme indebite sono state corrisposte in base a formale provvedimento definitivo;
- il provvedimento che ha dato origine alla prestazione indebita è stato comunicato all'interessato;
- non vi è stata omessa od incompleta segnalazione, da parte del pensionato, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente erogatore.
Prestazioni assistenziali
Le prestazioni assistenziali invece non rientrano nel campo di applicazione della Legge n. 88/1989.
In mancanza di una specifica norma, deve farsi riferimento alla normativa generale in materia assistenziale, che prevede sì la possibilità di revoca della prestazione, ma sancisce anche che la revoca produce effetti solo dal mese successivo alla comunicazione del provvedimento, con salvezza quindi dei ratei già corrisposti.
In particolare, si tratta delle seguenti norme:
- l'articolo 3 ter del Decreto legge n. 850/1976 (convertito con legge n. 29/77) che dispone che gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.
- l'articolo 3, co. 9 del Decreto legge n. 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.