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Divorzio e separazione dei coniugi

Pubblicata in: Separazioni e divorzi

La separazione o divorzio può essere chiesta in Comune senza avvocato, a certe condizioni. Altrimenti, occorre procedere in Tribunale o con negoziazione assistita

  1. Separazione e divorzio: come si chiede?
  2. Quali sono le spese fiscali da sostenere?

Separzione e divorzio: come si chiede?

Per chiedere la separazione o il divorzio, i coniugi hanno a disposizione tre modalità:

  • possono presentare domanda direttamente in Comune, senza avvocato (ma solo in determinati casi)
  • possono procedere con la negoziazione assistita, tramite avvocato
  • possono procedere depositando un ricorso in Tribunale, tramite avvocato

Divorzio/separazione in Comune

La prima modalità è quella di presentare la domanda di separazione o divorzio direttamente in Comune, se ovviamente vi è accordo tra i coniugi.

Non è necessaria l'assistenza di un avvocato.

Si tratta della modalità più semplice, ma è possibile solo in determinati casi, ossia quando:

  • non vi sono figli minori;
  • non vi sono figli maggiorenni portatori di handicap grave o incapaci;
  • non vi sono figli maggiorenni non economicamente autosufficienti;
  • l'accordo di separazione/divorzio non contiene patti di trasferimento patrimoniale come la divisione dei beni mobili e immobili acquistati durante il matrimonio, l'uso della casa coniugale, etc. E' consentito prevedere un assegno periodico di mantenimento in favore del coniuge con il reddito più basso. Le parti possono inoltre richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già stabilite ed in particolare possono chiedere l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa.

E' necessario presentarsi in Comune due volte, a distanza di non meno di trenta giorni, al fine di confermare la propria decisione.

Il Comune competente è quello dove è stato celebrato il matrimonio o dove è stato trascritto l'atto di matrimonio se celebrato all’estero; oppure il Comune di residenza di uno dei coniugi.

Negoziazione assistita

In alternativa o nei casi in cui non è consentito presentare domanda diretta al Comune, i coniugi possono procedere attraverso la negoziazione assistita.

In questo caso, è necessaria l'assistenza di un avvocato per parte.

In particolare i coniugi, assistiti dai rispettivi avvocati, devono firmare una convenzione con cui si impegnano a collaborare per trovare una soluzione concordata, specificando il termine entro il quale terminare la procedura, che non può essere inferiore a un mese e superiore a tre mesi, prorogabili di ulteriori trenta giorni su accordo delle parti.

All'esito della procedura verrà elaborato un accordo sulle condizioni di separazione o divorzio, che dovrà essere sottoposto al nulla osta della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente.

Se ci sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero non economicamente autosufficienti, la Procura rilascerà una "autorizzazione" (non il nulla osta) se ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli.

Qualora invece il procuratore della Repubblica ritenga che l'accordo sia contrario all'interesse dei figli, egli ha l'obbligo di trasmetterlo, entro cinque giorni, al presidente del Tribunale che fissa, nei successivi trenta giorni, la comparizione personale delle parti. Una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione, gli avvocati, entro dieci giorni, trasmetteranno l'accordo conforme al Comune ai fini delle dovute trascrizioni.

Ricorso in Tribunale

Il ricorso in Tribunale rappresenta la tradizionale modalità per chiedere la separazione o il divorzio o la modifica delle relative condizioni.

Tale modalità è l'unica possibile laddove i coniugi non abbiano raggiunto un accordo.

L'assistenza di un avvocato è necessaria, anche in caso di ricorso congiunto. Questo in seguito alla riforma del procedimento civile, che ha modificato l’articolo 707 del Codice ci procedura civile, secondo cui "i coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l’assistenza del difensore".

La forma della domanda è il ricorso, in cui devono essere indicate le ragioni della domanda, nonchè le condizioni relative alla regolamentazione dei rapporti, con particolare riferimento all'affidamento ed al mantenimento dei figli, all'assegnazione della casa familiare ed all'eventuale mantenimento del coniuge debole.

Successivamente al deposito del ricorso, viene fissata la data dell'udienza presidenziale.

In tale udienza il Presidente tenta la conciliazione tra i coniugi.

Se la conciliazione non riesce, valuterà le condizioni indicate dai coniugi.

In caso di valutazione positiva (soprattutto con riguardo all'interesse dei figli) emetterà il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio.

Quali sono le spese fiscali da sostenere?

Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale e di divorzio sono esenti da imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa (articolo 19 Legge 6 marzo 1987, n.74 - Corte Costituzionale, sentenza n° 154/99).

In caso di ricorso in Tribunale, è dovuto il contributo unificato in misura fissa.

Sono escluse da tale esenzione, secondo il parere ufficiale del Ministero della Giustizia, le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica per il rilascio di estratti di atti di stato civile in copia integrale, da allegare al ricorso di separazione o divorzio.

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