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Trasporto in collettame

Pubblicato in: Diritto civile

La definizione di trasporto in collettame secondo il decreto ministeriale 30 giugno 2009 - esclusione delle tariffe minime

Per "trasporto in collettame" si intende quella tipologia di trasporto che avviene mediante un unico veicolo, contenente partite commissionate da diversi mittenti, ciascuna di peso inferiore a 50 quintali.

Questa è la definizione data dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto ministeriale del 30 giugno 2009, articolo 4.

Ai fini della prova della tipologia di trasporto (in collettame), il decreto richiede idonea documentazione.

I trasporti in collettame sono esentati dalla compilazione della scheda di trasporto, ai sensi del citato articolo 4 decreto ministeriale del 30 giugno 2009.

Esclusione delle tariffe minime

Si ritiene che  i trasporti in collettame non sono soggetti all'applicazione delle "tariffe minime" di cui all'articolo 83 bis Legge n. 133/2008.

Va precisato che l'esclusione delle tariffe minime per i trasporti in collettame non è prevista espressamente dalla normativa vigente.

Essa tuttavia si ricava dall'oggettiva impossibilità di calcolare, per questo tipo di trasporto e secondo i parametri stabiliti dalle tabelle ministeriali, il costo minimo di esercizio per la singola partita commissionata da ciascun mittente.

Nei trasporti a collettame, infatti, il corrispettivo viene calcolato in base al singolo collo (rapportato al peso o al volume) commissionato dal mittente, valutato su una tratta standardizzata, senza riferimento ai chilometri effettivi.

I parametri indicati nelle tabelle ministeriali, invece, fanno riferimento al carico completo a favore di un unico destinatario conteggiato su una data percorrenza chilometrica.

In base a questi parametri, quindi, non sarebbe possibile determinare un costo chilometrico minimo per un determinato collo soggetto a collettame.

Per questa ragione, nei trasporti a collettame la determinazione del corrispettivo deve essere lasciata alla libera determinazione delle parti.

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