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Soci e Amministratori di SRL: doppia iscrizione previdenziale

Pubblicato in: Tributi e riscossione

Quando è possibile la doppia iscrizione previdenziale nella Gestione separata Inps per soci e amministratori di srl

Nel caso in cui una persona fisica sia amministratore di una srl e allo stesso tempo socio partecipe dell'attività lavorativa dell'azienda, si è posta la questione se e in base a quali criteri sia possibile la doppia iscrizione alla gestione separata ex articolo 2, comma 26, Legge n. 335/1995 come amministratore, e alla gestione commercianti come socio partecipe dell'attività lavorativa.

L'INPS ritiene possibile la doppia iscrizione, precisando che la partecipazione al lavoro aziendale, che giustificherebbe l'iscrizione alla gestione commercianti, può comprendere non solo attività esecutiva o materiale, ma anche attività organizzativa e direttiva, comunque distinguibile dall'attività di amministratore che consiste nel compimento di atti tipici riservati dalla legge.

La Cassazione ritiene che, ai fini del sorgere dell'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, deve essere verificato il carattere abituale e prevalente della partecipazione del socio al lavoro dell'azienda, come richiesto dalla Legge n. 662/1996, articolo 1, comma 203.

Tale carattere abituale e prevalente va valutato non con riferimento agli altri fattori produttivi, ma all'attività lavorativa propria del socio ovvero in relazione al carattere continuativo e non occasionale della stessa (Cassazione, sentenza del 3 ottobre 2019, n. 24771).

Ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, deve darsi rilevanza ad elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni.

L'onere probatorio grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (Cassazione, sentenza n. 5763/2002; n. 23600/2009).

La Cassazione pertanto afferma il principio secondo cui l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella gestione separata, che si accompagna all'esercizio di attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l'INPS, non è regolato dal principio dell'attività prevalente, trattandosi di attività distinte e, sotto questo profilo, autonome, sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione e non operando, pertanto, il criterio di cui all'articolo 1, comma 208, Legge n. 662/1996 dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione in base all'individuazione dell'attività "prevalente" (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 17076/2011, sentenza n. 9153/2012, sentenza n. 9803/2012);

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