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Sinistri stradali: risarcimento e cessione del credito

Pubblicato in: Sinistri stradali

In materia di sinistri stradali, il soggetto cessionario del credito ha azione diretta in giudizio nei confronti dell'Assicurazione per il risarcimento integrale del danno.

In materia di sinistri stradali è invalsa la prassi per cui il danneggiato cede il credito ad un altro soggetto (in genere la Carrozzeria che ripara il veicolo o, a volte, anche una società di noleggio).

La cessione del credito è il contratto con il quale il debitore trasferisce ad un altro soggetto il suo diritto, con l'effetto che il cessionario si sostituisce immediatamente come nuovo creditore al precedente titolare del credito, restando l'obbligazione inalterata in tutti gli altri elementi.

La cessione del credito, prevista dagli artt. 1260 e ss. del Codice Civile, è, dunque, un contratto perfettamente valido che implica, per il debitore ceduto, l'obbligo di corrispondere la prestazione al cessionario.

Di recente è stata affrontata dalla giurisprudenza la questione se il cessionario possa agire in giudizio con azione diretta nei confronti della Assicurazione ai sensi degli artt. 144 – 149 del Codice delle Assicurazioni Private – D.lg. 209/05.

Le Compagnie di Assicurazione, citate in giudizio dal cessionario, eccepiscono in proposito come sia precluso al cessionario di un credito di natura risarcitoria (come appunto una carrozzeria o una società di noleggio) l'esperimento dell'azione diretta in quanto quest'ultima sarebbe riservata al solo danneggiato ai sensi degli artt. 144 – 149 del Codice delle Assicurazioni Private.

La giurisprudenza, tuttavia, non è della stessa opinione.

Al riguardo si segnala la sentenza del 4 marzo 2009 del Giudice di Pace di Pisa (in calce) che afferma la possibilità per il cessionario di agire direttamente in giudizio contro l'Assicurazione.

Il Giudice di Pace, infatti, ribadisce il significato della cessione del credito affermando che, in conseguenza di essa, benchè venga ad essere modificato il soggetto attivo del credito, l'obbligazione rimane, per tutto il resto, inalterata: perciò il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori (art. 1263 del Codice Civile) tra cui devono necessariamente essere annoverate tutte le azioni esperibili a tutela del diritto ceduto.

Tali principi generali, non troverebbero alcuna smentita nella legge speciale (in particolare nel Codice delle Assicurazioni Private - D.lg. 209/05) che disciplina la materia del risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale.

Peraltro, negare l'azione diretta al cessionario frustrerebbe le intenzioni dello stesso legislatore che, attraverso la previsione dell'azione diretta nei confronti dell'Assicurazione, ha voluto favorire un celere risarcimento del danno.

 

Sentenza 28 febbraio - 4 marzo 2009

Ufficio del Giudice di Pace di Pisa

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Pisa, Dott. ..........

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.......R.G. di questo Ufficio e promossa da ............., in persona del legale rappresentante pro tempore sig...............con sede in............., rappresentata e difesa dall'avv................. con studio in................. elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv.................. sito in................, come da procura stesa a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

Contro

.............., in persona del procuratore speciale e legale rappresentante sig...................in virtù di procura rilasciata ad autentica del notaio................. con sede in............, rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, dagli avv.ti.................... ed elettivamente domiciliata presso lo studio di...................... sito in................

CONVENUTA

.............................. residente in......................, via..........................

CONVENUTA CONTUMACE

Avente per oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.

La causa è stata ritenuta in decisione all'udienza del 04.02.09 sulle seguenti conclusioni delle parti: Nell'interesse della Società attrice: "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Pisa, adversis reiectis, accertato e dichiarato, per le motivazioni esposte in narrativa, il diritto al risarcimento del danno azionato dalla ............, cessionaria del sig................, condannare la Società.................., con sede in.................., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale compagnia assicuratrice del veicolo danneggiato tg.............., in solido con la sig.ra..................., residente in...................., via........, quale proprietaria e conducente del veicolo danneggiante tg................., al pagamento in favore della attrice della somma pari ad € ............di cui alle fatture n........ e n........ del giorno 08.03.07, per il noleggio dell'auto sostitutiva nel periodo necessario alla riparazione dei danni riportati dal mezzo del sig......................, oltre interessi legali maturati dal dì del dovuto all'effettivo pagamento, o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che, in subordine, l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa e di giustizia".

Nell'interesse della Società assicurativa convenuta: "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Pisa, contrariis reiectis,:

in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Società attrice per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto rigettare le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;

nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni svolte in via preliminare, respingere ogni domanda formulata dalla Società attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione a comparire davanti al Giudice di Pace di Pisa, all'udienza del 03.12.2007, la .............., in persona del legale responsabile sig..............., conveniva la ............., in persona del legale rappresentante pro tempore, e la sig.ra..................., per sentirli condannare al pagamento della somma di € 78,00 oltre interessi legali, per il noleggio dell'auto sostitutiva nel periodo necessario alla riparazione dei danni riportati dal mezzo del sig...........

A tal uopo veniva precisato che a seguito di incidente stradale avvenuto in Pisa in data 15.02.2007, tra l'auto del sig. .............., in sosta, e l'auto della sig.ra.............., come da modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti, la società................ aveva concesso in locazione d'uso al sig................ la vettura Fiat Panda tg.............. per il periodo strettamente necessario alle riparazioni dell'auto di quest'ultimo. Che il credito del noleggio per l'auto sostitutiva, pari ad € 78,00 veniva ceduto dal sig................. in favore della società attrice. Che la società convenuta pur avendo risarcito interamente i danni patiti dal sig................ si rifiutava di corrispondere l'importo relativo per la concessione in uso della autovettura sostitutiva, alla................ Pertanto, quest'ultima società, si vedeva costretta ad adire le vie giudiziali per vedere accolta la propria domanda.

Il giorno della prima udienza si costituiva la sola compagnia................. convenuta, mentre la convenuta ................. rimaneva assente.

Nell'occasione la compagnia contestava completamente la domanda della società attrice opponendo la carenza di legittimazione attiva da parte della.............. soprattutto in forza della dichiarazione rilasciata dal sig..................., alla compagnia assicurativa convenuta, di "non aver altro a pretendere". Inoltre esponeva tutta una serie di eccezioni alle quali nel corso delle varie udienze, vuoi con memorie autorizzate, vuoi durante le stesse udienze, parte attrice rispondeva con puntigliosa capillarità. Essendo chiaro che non vi erano estremi per una conciliazione, in data 17.07.2008 questo giudice, con propria ordinanza, precisava "dopo aver esaminato attentamente tutte le eccezioni preliminari della difesa della convenuta................., ritiene le stesse o non attinenti o estranee al thema decidendum, o irrilevanti, comunque superate da tutto quanto precisato dalla società attrice". Quindi, disponeva la continuazione dell'istruzione. Il giorno 25.11.2008 si procedeva all'interrogatorio formale della sig.ra................; quindi all'audizione di:.....................

Le parti all'udienza del 04.02.2009 precisavano le conclusioni, come riportato succintamente in epigrafe e quindi chiedevano al giudice di trattenere a sentenza la causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e dunque deve essere accolta.

Questo giudice di pace ritiene pacifico che il danneggiato ha il diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro stradale in cui si è trovato coinvolto, ivi compreso il danno derivante dalla inutilizzabilità del mezzo di sua proprietà e per tutto il periodo necessario per le riparazioni, con l'utilizzo di un'auto sostitutiva. Concorda con quanto affermato da parte attrice che la natura della cessione del credito non si può considerare una semplice aspettativa di fatto del cedente, ma che si tratta di un diritto pieno ed incondizionato al risarcimento del danno. Tuttavia, come le parti in causa hanno documentato ed allegato, poiché la questione è quasi di portata nazionale, questo giudice è schierato dalla parte di coloro che sostengono che il credito possa costituire oggetto di cessione; che il contratto di cessione sia valido; che l'affermazione della società convenuta circa l'estinzione del credito azionato a seguito del pagamento, non abbia alcuna rilevanza in quanto il danneggiato , nei documenti prodotti, non ha espresso alcuna rinuncia, neppure tacita all'esercizio del diritto ceduto alla società attrice.

Ritiene, quindi, questo giudice che la domanda della società attrice debba essere soddisfatta, pertanto condanna la................ a pagare alla società..................... la somma di € 78,00 relativa alla cessione del credito operata dal sig.................. a favore della società attrice. A detta somma vanno aggiunti gli interessi legali come richiesti da parte attrice sino all'effettivo soddisfo.

Le spese della presente causa vengono poste a carico di parte convenuta, per il principio della soccombenza, ed essendo il valore della causa inferiore ad € 600,00 vengono liquidate in € 1.100,00 onncimprensive. In detta somma sono comprese anche le spese sostenute in via stragiudiziale, considerata detta determinazione assorbente della prima richiesta. Oltre iva e cap come per legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, definitivamente decidendo sulla domanda avanzata da ................., in persona del legale rappresentante della stessa, l'accoglie e condanna la convenuta ...................al risarcimento del danno per l'ammontare di € 78,00 oltre interessi legali dal dì del dovuto al dì del soddisfo.

Le spese del presente giudizio, come detto in motivazione, vengono poste a carico della società..............convenuta e vengono quantificate, in ragione del valore della causa, in € 1.100,00 di cui € 190,00 per onorari, € 786,00 per diritti, € 2,50 per spese, € 122,00 per spese generali (12,50%). Oltre IVA e CAP come per legge.

La presente sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva.


Pisa, 28.02.09

Il Giudice di Pace

Depositato in Cancelleria il 04.03.2009.

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