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Sanzioni pecuniarie: quando è possibile l'esdebitazione

Pubblicato in: Tributi e riscossione

Le sanzioni pecuniarie si estinguono per esdebitazione, solo se accessorie a debiti estinti

L'esdebitazione è l'istituto che consente la cancellazione dei debiti residui all'esito di un fallimento o delle procedure di sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012.

Non tutti i debiti però rientrano nel beneficio.

Tra i debiti esclusi, vi sono le sanzioni pecuniarie di natura penale e amministrativa, purchè non siano accessorie a debiti estinti.

L'articolo 142 Legge Fallimentare e l'articolo 14-terdecies comma 3 lett. b, prevedono infatti che l'esdebitazione non opera "b) (…) per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti".

A livello pratico non è sempre facile individuare i "debiti estinti" e di conseguenza le sanzioni accessorie che seguono la stessa sorte.

Sul punto, segnaliamo i casi più frequenti affrontati dalla giurisprudenza e la soluzione proposta.

Contributi previdenziali

Secondo una interpretazione più restrittiva, i contributi previdenziali non beneficiano dell'esdebitazione in quanto non riguardano l'esercizio dell'attività di impresa e sorgono aprescindere dalla volontà dell'imprenditore. Trattasi infatti di contribuzione obbligatoria, inerente rapporti di natura pubblicistica e, come tale, indisponibile.

Detta interpretazione è stata tuttavia confutata dalla Cassazione con la pronuncia 11 marzo 2016 n. 4844, secondo cui: "L'interpretazione offerta dall'Inps, secondo la quale l'esdebitazione non può trovare applicazione per il recupero della contribuzione obbligatoria, avente natura pubblicistica, èmanifestamente infondata, atteso che la L. Fall., art. 120, nel prevedere al comma 3, che con la chiusura del fallimento i creditori riacquistano il liberoesercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei lorocrediti, fa espressamente salvi l'art. 142 e ss.; l'art. 142, al penultimo comma, nel disporre l'esclusione dall'esdebitazione, non menziona il debito previdenziale.

E' infondata altresì la prospettazione avanzata in subordine dall'Inps, secondo cui il debito verso gli enti previdenziali rientrerebbe nei "rapporti estranei all'esercizio dell'impresa", L. Fall., art. 142, comma 3, exlett. a), atteso che il rapporto previdenziale sorge "in occasione" delrapporto di lavoro ed è estraneo ad ogni scelta imprenditoriale e comunque volontaristica del datore di lavoro.

Ciò posto, si rileva che la modifica all'art.142, comma 3, lett. a), introdotta dal correttivo (che dispone l'esclusione dall'esdebitazione per "gli obblighi di mantenimento ed alimentari ecomunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa") va nel senso di individuare l'area oggettiva dell'esclusione come relativa ai debiti personali non assunti per l'esercizio dell'impresa, edanzi la formula adottata della "estraneità" priva di significato ogni tentativo di ricomprendere nell'ambito dell'esclusione i cd. debiti involontari; ed i debiti previdenziali di contro sono strettamente collegati all'esercizio dell'impresa, e della stessa costituiscono necessaria conseguenza.”

In conclusione, in base all'orientamento prevalente, i contributi previdenziali e le relative sanzioni, devono considerarsi estinti a seguito di esdebitazione.

Sanzioni IVASS

Le sanzioni emesse dall'IVASS a seguito di violazione della normativa assicurativa, devono ritenersi escluse dall'esdebitazione in quanto non accedono a debiti estinti.

Debiti tributari

I debiti tributari e le relative sanzioni devono considerarsi estinti per effetto dell'esdebitazione, solo se inerenti all'esercizio dell'impresa (ad esempio, IVA, IRAP).

L'articolo 142 Legge fallimentare infatti esclude dall'esdebitazione, tra l'altro, le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa.

Pertanto:

  • se il debito tributario è inerente all'impresa, deve ritenersi estinto insieme alla relativa sanzione, per effetto dell'esdebitazione;
  • se il debito tributario non è inerente all'impresa, non può considerarsi estinto, e di conseguenza neppure la relativa sanzione.

Non ci sono particolari dubbi su IVA e IRAP, i quali sono chiaramente connessi ad una attività imprenditoriale e come tali devono poter rientrare nel beneficio dell'esdebitazione, insieme alle relative sanzioni (Cassazione, ordinanza del 30 ottobre 2014, n. 23129; Cassazione, ordinanza 1 luglio 2015 n. 13542).

Diverso discorso va fatto per i debiti tributari (e relative sanzioni), quali ICI o TARI su una casa di abitazione.

Questi ultimi sono certamente estranei all'impresa, e come tali devono ritenersi esclusi dall'esdebitazione.

Sanzioni per lavoro irregolare

Le sanzioni inerenti violazioni in tema di impiego di manodopera e di lavoratori subordinati, emesse dalla Direzione provinciale del lavoro, sono escluse dall'esdebitazione in quanto non accessorie a debiti estinti.

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