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Sanatoria colf-badanti: quali precedenti penali sono ostativi?

Pubblicato in: Immigrazione

Non possono beneficiare della "sanatoria" colf-badanti del 2009 gli stranieri condannati per aver violato l'ordine di allontanamento del questore (ma solo in certi casi)

La domanda che ci poniamo è la seguente: può lo straniero, condannato per aver violato l'ordine di allontanamento del questore (articolo 14, comma 5 ter del Decreto Legislativo n. 286/98), mettersi in regola attraverso la procedura di emersione, prevista dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 (cosiddetta "sanatoria colf-badanti")?

Non tutte le condanne penali comportano il rigetto della domanda di emersione, ma solo quelle per i reati previsti dagli articoli 380 e 381 del Codice di procedura penale (così dispone l'articolo 1-ter, comma 13, lettera c)[1], della Legge n. 102/2009).

Gli articoli 380 e 381, a loro volta, non prevedono specificamente il reato in questione (violazione dell'ordine di allontanamento del questore).

Essi, tuttavia, contengono una clausola generale, che fa riferimento (tra l'altro) a tutti quei reati puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a venti anni (articolo 380 - arresto obbligatorio in flagranza) ed a quelli puniti con la reclusione superiore nel massimo a tre anni (articolo 381 - arresto facoltativo in flagranza).

Ciò premesso, è necessario verificare la pena prevista dall'articolo 14, comma 5 ter per appurare se tale reato rientri effettivamente nella clausola generale di cui agli articoli 380 e 381 Codice di procedura penale ed impedisca, quindi, l'emersione.

L'articolo 14, comma 5-ter, in verità, prevede diverse fattispecie di reato, a seconda del motivo per cui fu disposta l'espulsione:

  1. la violazione dell'ordine del questore di allontanamento dal territorio italiano, a seguito di espulsione o respingimento disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato; per tale reato la pena è la reclusione da uno a quattro anni.
  2. la violazione dell'ordine del questore di allontanamento dal territorio italiano, a seguito di espulsione disposta perchè il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero perchè la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, o perchè lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68; per tale reato  la pena è la reclusione da sei mesi ad un anno.

Orbene, è evidente che la prima figura di reato rientra nell'ambito dell'articolo 381 Codice di procedura penale, essendo essa punita con una pena fino a quattro anni di reclusione.

Non vi rientra, invece, la seconda fattispecie di reato, punita con la reclusione fino ad un anno.

Sul punto è intervenuto il Ministero dell'Interno, con la circolare interpretativa del 17 marzo 2010, ove è stato precisato quanto sopra esposto.

Anche la giurisprudenza è orientata in tal senso.

In particolare, il Consiglio di Stato si è pronunciato recentemente sul ricorso proposto da una cittadina marocchina, presente in Italia senza permesso di soggiorno, svolgente attività lavorativa non dichiarata, per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare emesso dallo Sportello Unico per l'immigrazione presso la Prefettura di Perugia (Consiglio di Stato, sentenza del 29 settembre 2010, n. 7209).

La Prefettura aveva respinto la domanda di sanatoria in quanto la lavoratrice straniera risultava aver riportato una condanna penale per il reato di cui all'articolo 14, comma 5 ter, prima parte, del D.lg. n. 285/98, poichè, senza giustificato motivo, si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore.

I Giudici hanno affermato che il reato in questione sia ostativo al rilascio del permesso di soggiorno, proprio perchè è prevista la pena della reclusione fino a quattro anni.

Afferma il Consiglio di Stato "il citato articolo 1 ter, comma 13, del Decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009) esprime un principio di carattere generale in virtù del quale non possono beneficiare della procedura di emersione coloro che abbiano subito condanne riconducibili, tra le altre, a quelle di cui al ripetuto articolo 381 Codice di procedura penale e, quindi, in assenza di specifiche indicazioni di segno opposto, condanne per reati per i quali il legislatore, ancorché in forza di norme incriminatrici speciali, abbia previsto una misura edittale superiore, nel massimo, a tre anni. <....> E poiché, come detto, per il reato di cui all'articolo 14, comma 5 ter, del Decreto legge n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, la pena massima è fissata in anni quattro, non può dubitarsi del fatto che, ai sensi dell'articolo 1 ter, comma 13, dello stesso Decreto legge n. 78/2009, l'interessata non poteva accedere alla sanatoria in questione".

Note

  1. ^Articolo 1 ter, comma 13, del Decreto Legge del 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modifiche, in legge n. 102 del 3 agosto 2009: "non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:………….c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice".

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