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Perdita di possesso: non è dovuto il bollo

Pubblicato in: Tributi e riscossione

La tassa automobilistica non è dovuta a partire dalla data di perdita di possesso dell'autoveicolo

La perdita di possesso del veicolo, seppure non formalizzata al P.R.A., rende inesigibile la tassa automobilistica a far data dall'effettiva perdita del possesso.

Ciò in quanto l'articolo 5 del Decreto Legge n. 953/82, convertito nella Legge n. 53/83 con cui si è operata la trasformazione della tassa di circolazione dei veicoli in tassa di possesso, individuando quale soggetto tenuto al pagamento colui che alla scadenza del termine risulti proprietario dal P.R.A., ha dato semplicemente luogo ad una presunzione "iuris tantum" di possesso del veicolo da parte di colui che ne risulti in tal modo proprietario, non escludendo comunque, la possibilità di fornire a riguardo prova contraria, mediante la dimostrazione dell'avvenuta perdita del possesso (Tribunale di Bari, sentenza del 4 settembre 2006, n. 2153).

L'interessato, quindi, ha l'onere di fornire la prova della perdita di possesso.

Costituiscono prova idonea, ad esempio, la dichiarazione della Ditta incaricata della demolizione di aver preso in carico il veicolo e la copia della pagina del registro di carico in cui è indicata la targa del veicolo in questione (Commissione Tributaria provinciale di Milano, sentenza del 17 marzo 2005, n. 41)

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