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Naturalizzazione dell’avo: è salva la cittadinanza dei figli (Cass. 24045/2026)

Pubblicato in: Immigrazione

I figli minori nati all'estero non perdono la cittadinanza italiana iure sanguinis se il genitore si naturalizza straniero (Cassazione Sezioni Unite 24045/2026)

La Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 24045 del 26 luglio 2026, ha risolto l’importante questione sul diritto alla cittadinanza italiana per i figli di emigrati nati all'estero.

La Corte ha stabilito che i figli nati all'estero da genitori italiani non perdono la cittadinanza italiana se il genitore si naturalizza straniero durante la loro minore età, a patto che il figlio sia cittadino dello Stato estero fin dalla nascita per il principio dello ius soli.

Il problema nasceva dalla interpretazione degli articoli 7 e 12 della L. 555/1912, all’epoca vigente.

L'articolo 7: prevede che il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi.

L'articolo 12: prevede che il figlio minore di chi perde la cittadinanza italiana diventa straniero anche lui, se convive con il genitore.

La Cassazione ha quindi chiarito preliminarmente il rapporto tra due articoli.

L'articolo 7 è una norma speciale che riguarda il caso di chi ha la doppia cittadinanza fin dalla nascita.

E infatti – chiarisce la Cassazione - il figlio di cittadino italiano, nato all'estero, è bipolide dalla nascita, in quanto è italiano iure sanguinis (perché discendente da italiano/a), ed anche straniero iure soli (perché nato in Stato estero, secondo la legge del Paese di nascita).

In questa situazione di doppia cittadinanza a titolo originario (ossia dalla nascita), la naturalizzazione del genitore durante la minore età del figlio (sia essa volontaria o meno) non incide sulla cittadinanza del figlio.

Il figlio (bipolide dalla nascita) conserva la cittadinanza italiana, anche se il genitore si naturalizza straniero durante la sua minore età.

Lo stesso figlio, una volta raggiunta la maggiore età, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana con un espresso atto di volontà.

Diversamente l’articolo 12, che disciplina la perdita della cittadinanza per l'effetto trascinante del genitore, si applica soltanto ai minori che alla nascita erano esclusivamente italiani.

In questo caso, la legge del 1912 faceva perdere la cittadinanza italiana al minore solo per legarlo alle sorti del genitore ed evitare che il bambino rimanesse senza alcuna nazionalità (apolide).

Questa norma quindi non riguarda chi aveva già una doppia cittadinanza originaria.

Queste considerazioni valgono allo stesso modo sia che l'ascendente originario sia un uomo o una donna.

E infatti, anche se la legge del 1912 parlava solo del "padre", la Corte Costituzionale ha da tempo sancito l’incostituzionalità di tale norma, parificando la posizione dell’uomo e della donna anche in tema di cittadinanza.

Pertanto la madre trasmette la cittadinanza ai figli esattamente come il padre.

In conclusione la sentenza conferma che la cittadinanza italiana è un diritto fondamentale permanente e imprescrittibile e non può essere tolta ad un minore in modo automatico a causa delle scelte dei genitori.

La linea di trasmissione della cittadinanza per i discendenti degli emigrati italiani, nati all’estero, resta quindi pienamente valida, anche se i genitori si erano naturalizzati stranieri durante la minore età dei figli.

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