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Misure cautelari: ammissibilità della revoca e dell'appello

Pubblicato in: Diritto penale

In tema di misure cautelari, sono ammissibili l'istanza di revoca e l'appello, anche in assenza di fatti sopravvenuti

La questione

In materia di misure cautelari, la Cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto ammissibile l'istanza di revoca e il successivo appello avverso il provvedimento di rigetto, fondati sulla carenza originaria delle condizioni di applicabilità della misura, pur in assenza di fatti sopravvenuti (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 11 ottobre 2018, n. 46201).

La questione è sorta in quanto vi era un contrastante orientamento, secondo cui la carenza originaria delle condizioni di applicabilità di una misura cautelare, in mancanza di fatti sopravvenuti, può essere fatta valere esclusivamente con il rimedio del riesame da proporsi entro il termine perentorio di dieci giorni. Ritenere ammissibile una istanza di revoca e il conseguente appello, significherebbe eludere il termine di legge per la proposizione del riesame.

La pronuncia della Cassazione, SSUU, n. 46201/2018

La Cassazione ha respinto questa restrittiva interpretazione sulla base di diverse argomentazioni.

In primo luogo ha richiamato gli articoli 321, comma 3, e 299, comma 1, del Codice di procedura penale, che consentono alle parti di sollecitare allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento cautelare una diversa valutazione, anche per fatti sopravvenuti.

Da tali disposizioni si ricava che è indubbiamente ammissibile l'istanza di revoca del sequestro al medesimo giudice procedente, fondata sulla base dei medesimi elementi di fatto già noti o preesistenti all'emissione della misura.

Da ciò consegue anche l'ammissibilità dell'appello avverso i provvedimenti di rigetto.

Quanto poi all'obiezione secondo cui in tal modo si determina una elusione del termine perentorio previsto per il riesame, la Cassazione ha evidenziato che fra i due istituti (riesame e istanza di revoca) vi è una differenza ontologica in quanto:

  • il riesame ha la funzione di consentire al giudice dell'impugnazione, entro termini perentori a pena di decadenza, una verifica dell'atto nei suoi aspetti formali e sostanziali, riferiti alla genesi della misura;
  • la revoca attiene al riscontro, senza limiti temporali, dei soli profili sostanziali, della restrizione in essere, ed ha la funzione di adeguare la situazione cautelare in seguito sia alla verifica di eventuali carenze di valutazione circa la sussistenza originaria dei presupposti, sia all'oggettivo accadimento di fatti storici successivi all'emissione della misura cautelare. L'unica preclusione conseguente alla mancata proposizione del riesame attiene, dunque alla verifica dei soli requisiti formali del provvedimento impositivo della misura, ma non anche ai requisiti sostanziali.

La diversità strutturale delle due impugnazioni non consente di attribuire valenza sostanziale alla mancata proposizione del riesame, non permettendo l'equiparazione tra tale condotta e la rinuncia all'impugnazione che potrebbe sorreggere la valutazione di inammissibilità dell'appello.

In particolare, al di là del termine di decadenza per la proposizione del riesame, l'unico effetto normativamente previsto, connesso all'esito della procedura incidentale, in cui si fa espresso richiamo al decorso del termine per proporla, è ravvisabile nell'articolo 453, comma 1-ter, del Codice di procedura penale in tema di richiesta di giudizio immediato, risultando chiaro, per contro, che il decorso del termine preclude solo la proposizione del riesame, ma non concretizza in tema di misure cautelari altri effetti giuridici.

Del resto, incidendo tali provvedimenti su diritti di rango costituzionale, quali la libertà personale e la proprietà privata, non possono ammettersi compressioni del loro pieno esercizio, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge.

In conclusione, la Cassazione ha enunciato il seguente di diritto "La mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, anche in assenza di fatti sopravvenuti".

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