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Messa alla prova - iscrizione nel casellario giudiziale - incostituzionalità

Pubblicato in: Diritto penale

E' incostituzionale l'iscrizione nel casellario giudiziale in caso di esito positivo della messa alla prova (Corte Costituzionale, sentenza n. 231/2018)

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle norme sul casellario giudiziale (articoli 24, primo comma, e 25, primo comma, D.P.R. n. 313/2002) nella parte in cui (prima del Decreto Legislativo n. 122/2018) imponevano di riportare nel certificato generale e in quello del casellario, richiesti dall'interessato, sia l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato sia, implicitamente, anche la sentenza che dichiara l'estinzione del reato per il buon esito della prova (Corte Costituzionale, sentenza del 7 dicembre 2018, n. 231).

Secondo la Corte, infatti, "è irragionevole e contrario al principio costituzionale della finalità rieducativa della pena che i provvedimenti sulla messa alla prova siano menzionati nei certificati penali richiesti dalla persona interessata: la menzione si risolve in un ostacolo al reinserimento sociale del soggetto che abbia ottenuto, e poi concluso con successo, la messa alla prova poiché può creargli più che prevedibili difficoltà nell’accesso a nuove opportunità lavorative".

Inoltre, la menzione nel certificato finisce per contraddire la ragion d'essere della dichiarazione di estinzione del reato (con cui si chiude il processo se la prova è positiva), che è l'esclusione di qualunque effetto pregiudizievole, anche in termini di reputazione, a carico dell'imputato.

I giudici costituzionali hanno inoltre dato atto del sopravvenuto Decreto Legislativo n. 122/2018, con cui il Governo ha provveduto a riformare, tra l'altro, anche le disposizioni oggetto delle censure, escludendo la menzione nel certificato unico di entrambi i provvedimenti concernenti la messa alla prova.

L'esclusione della menzione di tali provvedimenti nel certificato del casellario giudiziale a richiesta dell’interessato persegue lo scopo di superare i dubbi di costituzionalità relativi alla disciplina previgente, evitando così irragionevoli disparità di trattamento e la violazione del principio rieducativo della pena.

Alla luce dei principi sopra esposti e considerato che decreto legislativo n. 122/2018 acquisterà efficacia decorso un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 24, comma 1, e 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 122, nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall'interessato non siano riportate le iscrizioni dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato ai sensi dell'articolo 464 quater, e della sentenza che dichiara l'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 464 septies, del Codice di procedura penale.

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