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Maternità surrogata - divieto in Italia - possibile l'adozione ex art. 44

Pubblicato in: Adozione e tutela minori

In caso di maternità surrogata all'estero, è possibile chiedere in Italia l'adozione in casi particolari ex art. 44

La Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata in una controversia relativa alla possibilità di trascrivere in Italia un provvedimento straniero che accerta la filiazione tra due persone dello stesso sesso nei confronti di un minore nato mediante il procedimento di maternità surrogata, consentito in Canada (Cassazione, Sezioni Unite sentenza del 8 maggio 2019, n. 12193).

In particolare, l'Ufficiale di stato civile aveva rifiutato di procedere alla trascrizione, ritenendo violato l'ordine pubblico ai sensi degli articoli 64 e seguenti Legge n. 218/1995.

Orbene, la Cassazione ha dato ragione all'Ufficiale dello stato civile, negando la possibilità di trascrizione del suddetto provvedimento straniero, in quanto la maternità surrogata è un istituto vietato in Italia dalla Legge n. 40/2004 e tale divieto assume il rango di norma di ordine pubblico.

In particola la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: "Il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto dall'articolo 12, comma sesto, della legge n. 40/2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l'istituto dell'adozione; la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti pre-valenti sull'interesse del minore, nell'ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l'adozione in casi particolari, prevista dall'articolo 44, comma primo, lett. d), della legge n. 184/1983".

Pertanto, secondo l'orientamento della Cassazione, chi abbia eventualmente fatto ricorso all'estero alla tecnica della maternità surrogata, non può ottenere il riconoscimento del rapporto di filiazione in Italia.

Può tuttavia richiedere l'adozione in casi particolari ai sensi dell'articolo 44, comma primo, lett. d), della legge n. 184/1983.

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