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Interessi moratori su cartella: necessità di indicare il criterio di calcolo

Pubblicato in: Tributi e riscossione

Sono nulli gli atti dell'Agente della riscossione se non indicano il criterio di calcolo degli interessi moratori

Secondo una recentissima sentenza della Cassazione, gli atti dell'Agente della riscossione devono contenere l'indicazione della base di calcolo degli interessi, a pena di nullità (Cassazione, sezione tributaria, sentenza del 21 marzo 2012, n. 4516).

In particolare devono indicare, in modo dettagliato, le aliquote applicate per ciascuna annualità di mora.

La Cassazione precisa che l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi rende nulla la cartella esattoriale quando l'operato dell'ufficio diviene ricostruibile solo attraverso difficili indagini, anche dovute alla vetustà della questione.

Tali indagini non competono al contribuente, il quale vede, così, violato il suo diritto di difesa (nella fattispecie esaminata dalla Cassazione, l'accertamento era riferito all'anno d'imposta 1983, senza specificare le singole aliquote prese a base delle varie annualità, che erano più di 23 anni calcolati).

L'Agente della riscossione, quindi, non può limitarsi a riportare la cifra globale degli interessi dovuti per singola imposta ma al contrario in essa deve essere indicato come ci si è arrivati ad un dato calcolo specificando le singole aliquote a base delle varie annualità e delle varie imposte, come da orientamento consolidato ed univoco della giurisprudenza sia di legittimità che di merito (Cassazione, sentenza del 26 marzo 2014, n. 7056; Commiss. Trib. Prov. Puglia Lecce Sez. V, Sent., 26-02-2016, n. 620; CTR Lombardia, sentenza n. 4513/30/15 del 20 Ottobre 2015; CTR Piemonte Sentenza n. 92/36/12 e CTR Veneto, sez. n. 7, Sentenze nn. 18 e 19 del 2010 Commiss. Trib. Regionale, Bari, Sentenza 29 gennaio 2015, n. 176).

I principi sopra esposti discendono dall'obbligo di motivazione di cui all'articolo 7 della Legge n. 212/2000, a garanzia del diritto di difesa del contribuente.

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