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In vigore la rateizzazione fino a 120 rate

Pubblicato in: Tributi e riscossione

Pubblicato il Decreto Ministeriale n. 262 del 6 novembre 2013, che consente la rateizzazione dei debiti con Equitalia fino a 120 rate, anche per le rateizzazioni già concesse

Finalmente è stato emanato il Decreto ministeriale che dà attuazione all'articolo 52 del Decreto Fare, in materia di rateazione dei debiti Equitalia.

Si tratta del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 6 novembre 2013, n. 262, in vigore dall'8 novembre 2013.

Ora è quindi possibile richiedere ad Equitalia una dilazione delle somme iscritte a ruolo fino a 120 rate (prima, la rateizzazione poteva essere concessa fino ad un massimo di 72 rate).

Il Decreto ministeriale si applica anche ai piani di rateazione già accordati alla data di entrata in vigore del Decreto stesso (articolo 4: " I piani di rateazione ordinari e i piani di rateazione in proroga ordinari gia' accordati alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, su richiesta del debitore e in presenza delle condizioni di cui all'art. 3, essere aumentati fino a 120 rate").

Pertanto, il contribuente, che abbia già corso alla data dell'8 novembre 2013 un piano di rateazione (o una proroga) di 72 rate, può chiedere che le rate siano aumentate a 120, presentando ad Equitalia apposita istanza motivata.

Per ottenere la rateizzazione a 120 rate è necessario dimostrare uno stato di grave difficoltà economica.

In base all'articolo 3 del Decreto n. 262, lo stato di grave difficoltà economica ricorre quando l'importo della rata:

a) per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del  reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza;

b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l'indice di liquidita' [( Liquidita' differita + Liquidita' corrente) / Passivo corrente ] è compreso tra 0,50 ed 1. A tal fine il debitore allega all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.

Per approfondimenti, consulta la guida Equitalia: la rateizzazione delle cartelle esattoriali

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